Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 796
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, in composizione collegiale e presieduto dal giudice Michele Posio, riguarda una separazione consensuale tra due coniugi. Le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione, presentando un accordo che stabilisce le modalità di vita separata, l'assegnazione dell'abitazione familiare alla madre con i figli, l'affidamento congiunto dei minori e le modalità di visita del padre. Inoltre, hanno concordato un contributo mensile per il mantenimento dei figli e la ripartizione delle spese straordinarie.
Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei minori. Ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e della stabilità per i figli, evidenziando che l'accordo non presenta elementi di conflitto con le norme vigenti. Pertanto, ha omologato la separazione consensuale, ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e compensando le spese di lite.
Il giudice ha accolto le richieste, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei minori. Ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e della stabilità per i figli, evidenziando che l'accordo non presenta elementi di conflitto con le norme vigenti. Pertanto, ha omologato la separazione consensuale, ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e compensando le spese di lite.
Sul provvedimento
Testo completo
V.G. n. 12524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12524/2024 V.G. promosso da
c.f ) con l'avv. Libretti Maurizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Libretti Maurizio Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
2) L'abitazione familiare, situata a EZ-AG (BS) in via XI Settembre 2001 n. 16, verrà provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla signora per ivi Parte_1 vivere insieme ai figli e e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena Per_1 Per_2
autonomia ed indipendenza economica.
3) Con il deposito del presente ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi, il signor
provvederà a lasciare l'abitazione coniugale, e ciò con il consenso esplicitamente e Parte_2 reciprocamente manifestato, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori.
1
4) I figli e saranno affidati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12524/2024 V.G. promosso da
c.f ) con l'avv. Libretti Maurizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Libretti Maurizio Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
2) L'abitazione familiare, situata a EZ-AG (BS) in via XI Settembre 2001 n. 16, verrà provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla signora per ivi Parte_1 vivere insieme ai figli e e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena Per_1 Per_2
autonomia ed indipendenza economica.
3) Con il deposito del presente ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi, il signor
provvederà a lasciare l'abitazione coniugale, e ciò con il consenso esplicitamente e Parte_2 reciprocamente manifestato, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori.
1
4) I figli e saranno affidati
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