Trib. Ancona, sentenza 21/03/2024, n. 610

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 21/03/2024, n. 610
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 610
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 3058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Di Tano Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3058 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mondini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Falconara Marittima, via del Commercio n.
3;
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Marasca ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Jesi, via Mura Occidentali n. 11/Q;
convenuto
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg. e e ciò alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1


1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.



2. Il IG. concorrerà al mantenimento dei figli IGg. Parte_1 Persona_1

(nel frattempo divenuto maggiorenne) e fino all'autosufficienza di Persona_2
- 1 - questi, corrispondendo la somma di € 250,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie.


3. Le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi al 50% come da protocollo di intesa del Tribunale di Ancona 11.7.13.



4. I coniugi risultano entrambi occupati ed economicamente autosufficienti e pertanto non sussistono le condizioni per il riconoscimento del mantenimento dell'uno verso l'altro.



5. L'abitazione coniugale sita a Cupramontana (AN) in via degli Ulivi 7, di proprietà al

50% tra i coniugi, resta nell'esclusiva disponibilità della IG.ra fino CP_1 all'autosufficienza dei figli.


6. Il IG. trasferirà la propria residenza altrove. Parte_1



7. Tutte le utenze domestiche relative alla casa coniugale (metano, luce, telefono, acqua,

TARI, spese condominiali, etc.…) dovranno essere intestate alla IG.ra . CP_1


8. I beni mobili, gli arredi e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione sita a

Cupramontana (AN) in via degli Ulivi 7 resteranno nell'esclusiva disponibilità della IG.ra
. CP_1


9. Il garage, ugualmente sito a Cupramontana (AN) in via degli Ulivi 7, di proprietà al

50% tra i coniugi, resterà nell'esclusiva disponibilità del IG. , il quale lo Parte_1
utilizza per le proprie eIGenze professionali.
10. Il trattore SAME, l'attrezzatura agricola, l'attrezzatura di carpenteria ed i prodotti fitofarmaci di proprietà del IG. , presenti nel garage sito a Cupramontana Parte_1
(AN) in via degli Ulivi 7, resteranno nell'esclusiva disponibilità del medesimo.
11. Gli altri immobili acquisiti dal IG. in eredità resteranno nella Parte_1
proprietà esclusiva del medesimo.
12. In relazione ai mezzi di trasporto:
a. il veicolo NO intestato al IG. verrà trasferito nella proprietà alla Parte_1 IG.ra e resterà nella disponibilità di quest'ultima;
CP_1

b. l'autovettura Fiat UN intestata alla IG.ra resterà a quest'ultima;
CP_1

c. l'autovettura Hyundai TU intestata al IG. resterà nell'esclusiva Parte_1 proprietà di quest'ultimo;

d. l'autovettura Opel intestata al IG. verrà trasferita nella proprietà al Parte_1
figlio IG. ;
Persona_3

e. il ciclomotore intestato al IG. verrà trasferito nella proprietà al figlio Parte_1
IG. non appena questi raggiungerà la maggiore età;
Persona_1

- 2 - f. le biciclette resteranno alla IG.ra . CP_1
13. Ciascuno dei coniugi resterà proprietario ed intestatario dei conti correnti e degli investimenti a sé intestati.
14. I conti correnti e gli investimenti cointestati verranno liquidati e divisi al 50% tra i coniugi.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.”.
PER LA CONVENUTA: “assegno mensile di euro 250,00 per ogni figlio non autosufficiente. Si rimette al Giudice per quanto riguarda la richiesta di assegno di mantenimento in favore della IGnora Per il resto chiede la conferma dei CP_1
provvedimenti presidenziali. Insiste nella richiesta di addebito”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato l'1.7.2022 ha chiesto: Parte_1
- la separazione giudiziale dalla moglie CP_1
- l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
- di porre a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli e di euro Per_1 Per_2
200 ciascuno, con spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori;

- di riconoscere alla moglie l'esclusiva disponibilità della casa familiare sita a
Cupramontana, via degli Ulivi n. 7;

- di poter utilizzare in via esclusiva del garage sito a Cupramontana, via degli Ulivi n. 7 nonché del trattore e dell'attrezzatura agricola, di carpenteria ed i prodotti fitofarmaci presenti all'interno;

- di disciplinare l'utilizzo dei veicoli della famiglia;

- di prevedere che ciascun coniuge resterà proprietario ed intestatario dei conti correnti e degli investimenti a sé intestati, mentre i conti correnti e gli investimenti cointestati verranno liquidati e divisi al 50% tra i coniugi.

2. si è regolarmente costituita. Ha aderito alla richiesta di separazione che CP_1
tuttavia ha chiesto di addebitare al ricorrente per violazione del dovere di fedeltà.
Considerato che in seguito al deposito del ricorso il figlio è diventato maggiorenne, Per_1
ha domandato inoltre:
- l'assegnazione della casa familiare di Cupramontana, via Degli Ulivi n. 7, comprensiva del garage;

- 3 -
- un contributo per il mantenimento dei figli e di euro 250,00 ciascuno Per_1 Per_2
spese straordinarie al 50% tra i genitori;

- la suddivisione al 50% tra i coniugi delle risorse finanziarie relative a conti correnti e investimenti, come da prospetto sottoscritto da entrambi i coniugi in data 10.10.2021;

- di ripartire i veicoli della famiglia ponendo a carico del IGnor la somma di Parte_1
euro 10.000,00 quale differenza di valore tra le autovetture.

3. All'udienza presidenziale del 4.10.2022 il Presidente ha assegnato la casa familiare comprensiva del garage alla IGnora ed ha posto a carico del IGnor un CP_1 Parte_1
assegno mensile di euro 500,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e con spese straordinarie al 50% tra i genitori. Per_2 Per_1

4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 21.12.2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Prima di entrare nel merito delle ulteriori questioni appare opportuno circoscrivere il perimetro delle domande che potranno essere esaminate.
Il ricorrente, infatti, sia nel ricorso che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha formulato delle richieste relative a beni presenti all'interno del garage della casa familiare,
a veicoli, a conti correnti ed investimenti.
Anche la convenuta nella comparsa di costituzione e poi nella comparsa conclusionale ha domandato la regolamentazione dei mezzi di trasporto e delle risorse finanziarie relative a conti correnti e investimenti.
La natura negoziale dei conti correnti, dei contratti di investimento e della titolarità dei veicoli preclude l'esame di qualsiasi questione attinente agli stessi nel presente giudizio, considerato che per giurisprudenza costante nei giudizi di separazione e divorzio non è
- 4 -
ammesso il cumulo di domande, ma dovranno essere trattate soltanto le questioni specificamente connesse all'oggetto necessario del giudizio (appunto domanda di separazione o divorzio), posto che “l'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36” (cfr. Cass. 24 dicembre 2014
n. 27386).
Conseguentemente, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito del giudizio di separazione, caratterizzato da un rito peculiare con decisione collegiale, con quelle volte ad ottenere la regolamentazione dei veicoli, dei conti correnti e degli strumenti finanziari, soggette eventualmente al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte.
Per le medesime ragioni
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