Trib. Paola, sentenza 16/09/2024, n. 501

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 16/09/2024, n. 501
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 501
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1408/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
13.09.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;

P.Q.M

.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1408/2022, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
UG IE CO, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gino Perrotta, presso il cui studio legale sito in Paola, alla via Cavour, 3 elegge domicilio;

RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 –
P. IVA 02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale,
Umberto Ferrato, Roberto Annovazzi e Carmela Filice ed elettivamente domiciliato in Cosenza
P.zza Loreto 22, presso gli uffici dell'Istituto.
RESISTENTE

NONCHE' CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. e P.IVA 13756881002) che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia spa e ad Equitalia Servizi di
Riscossione spa, in persona del direttore Generale e Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Malomo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla Piazza
Fausto e Luigi Gullo n. 81,
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.07.2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420219003389237000 notificata in data 13.07.2022, relativamente ai sottesi avvisi di addebito meglio indicati in ricorso, aventi ad oggetto contributi
I.V.S. pretesi dall'INPS di Cosenza.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti e
l'omessa notifica degli atti presupposti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si costituiva l'INPS, che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi ritualmente Agenzia delle Entrate, chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela
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