Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 345
TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 11246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11246/2023 promossa da:
O.B.S. ITALIA S.R.L. (C.F. 01820250494), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ROMANO elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI ROMANO
RICORRENTE contro
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00408780583), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 28 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERNARDINI BEATRICE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per O.B.S. IT S.r.l.: (come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies IV comma)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia SA IC S.p.a., in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato OB IT S.r.l, nel contratto di appalto stipulato con il cliente ditta UR DO, della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei lavori in subappalto ai soggetti terzi, con il conseguente obbligo di legge in capo alla convenuta di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. nel sinistro indicato in ricorso e di cui è causa.
b) condannare la convenuta a pagare le spese della prima procedura di mediazione (come da doc.6), nonchè le spese della ulteriore mediazione delegata dal giudice, esperita causa la eccezione preliminare svolta dalla convenuta. c) condannare parte convenuta ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore dell'attrice di una somma, equitativamente determinata (non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione), in quanto la convenuta non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo. pagina 1 di 8 d) condannare la convenuta a pagare alla attrice una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. cpc.
e) condannare la convenuta a pagare le spese legali della presente causa giudiziale.”
Per SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (come da memoria ex art.281 duodecies, co.IV, primo termine, cpc):
“Tanto premesso e considerato, nell'interesse della resistente SARA IC SpA ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, si chiede e
conclude Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla ricorrente;
- in via preliminare, accertato che l'originaria prima mediazione era stata esperita in modo irregolare sia per asimmetria fra il domandato in mediazione ed il chiesto nel presente giudizio con il ricorso avversario, sia per assenza di procura sostanziale di OB IT SR al primo incontro di mediazione (prodotta tardivamente da controparte solo a seguito della seconda udienza e dopo l'espletamento della seconda mediazione, demandata dal Giudice), rigettare la domanda avversaria di condanna alle spese di mediazione e di ulteriore somma equitativamente determinata;
- in via sempre preliminare, accertare che la seconda mediazione esperita su ordine dell'Ill.mo
Giudice contiene come oggetto una domanda nuova relativa ad uno specifico sinistro/i non contenuta nelle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto dichiarare tale nuova domanda inammissibile/improcedibile nel presente giudizio;
- in via parimenti preliminare, qualora venissero illegittimamente modificate le conclusioni/domande rassegnate nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle nuove domande avversarie sia di accertamento dell'operatività della polizza in relazione ad uno specifico sinistro/i, sia dell'eventuale illegittima manleva/garanzia da pretese risarcitorie finora mai formulate nel presente giudizio nei confronti di SARA Ass.ni SpA e non presenti nelle conclusioni rassegnate con il ricorso avversario;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente OB IT SR nei confronti di SARA
Ass.ni SpA, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
quantomeno, in subordine contenere la “potenziale” operatività della polizza assicurativa n.41/32915PK stipulata fra OB IT SR e SARA Ass.ni SpA, specificando espressamente le tipologie di danni cagionati da eventuali subappaltatori eventualmente liquidabili.
- in ogni caso, con vittoria delle spese e di compensi professionali, compreso il rimborso forfettario del 15 %, il contributo C.P.A. e l'IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, O.B.S. IT s.r.l. introduceva il presente giudizio nei confronti della SARA IC s.p.a. chiedendo, in primo luogo, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziendale n. 32915PK, stipulata dalla ricorrente presso SARA IC s.p.a. (doc.3 fascicolo ricorrente), in ragione del rispetto del limite del 30% nel subappalto di alcuni lavori commissionati dal signor UR DO alla ricorrente.
A sostegno della propria pretesa, O.B.S. IT s.r.l. allegava le seguenti circostanze di fatto:
i) di aver ricevuto nel mese di ottobre 2021 da parte di UR DO l'incarico di realizzare presso la sua abitazione un impianto elettrico con soluzione di domotica;
ii) di aver subappaltato una parte delle lavorazioni, entro il limite del 30% come previsto nella polizza assicurativa stipulata con SARA Ass.ni, alla ditta di NN DR;
pagina 2 di 8
iii) di aver ricevuto dal DO la richiesta di risarcimento dei danni al parquet all'interno della sua abitazione ascrivibili ai lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice;
iv) di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia SARA IC s.p.a. che, all'esito degli accertamenti svolti, negava l'operatività della garanzia assicurativa per il sinistro denunciato, in quanto i danni lamentati dal DO risultavano essere stati cagionati dai lavori effettuati dagli artigiani della ditta NN DR, da ritenersi, dunque, esclusiva responsabile;
la compagnia assicurativa invitava, quindi, a rivolgere le pretese risarcitorie direttamente alla ditta di NN DR, che avrebbe poi attivato la sua assicurazione;
v) di non aver ricevuto dal committente UR DO il pagamento della somma residua di €
2.579,00, quale corrispettivo per i lavori svolti, di cui la O.B.S. IT s.r.l. risultava creditrice, non essendo il committente stato risarcito del danno;
vi) di aver avviato una procedura di mediazione nei confronti di SARA IC s.p.a. conclusasi con esito negativo stante la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa.
Conseguentemente, parte ricorrente instaurava l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva regolarmente SARA IC s.p.a. che eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità/improponibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità mediante regolare mediazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva altresì l'inoperatività della polizza assicurativa e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11246/2023 promossa da:
O.B.S. ITALIA S.R.L. (C.F. 01820250494), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ROMANO elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI ROMANO
RICORRENTE contro
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00408780583), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 28 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERNARDINI BEATRICE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per O.B.S. IT S.r.l.: (come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies IV comma)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia SA IC S.p.a., in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato OB IT S.r.l, nel contratto di appalto stipulato con il cliente ditta UR DO, della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei lavori in subappalto ai soggetti terzi, con il conseguente obbligo di legge in capo alla convenuta di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. nel sinistro indicato in ricorso e di cui è causa.
b) condannare la convenuta a pagare le spese della prima procedura di mediazione (come da doc.6), nonchè le spese della ulteriore mediazione delegata dal giudice, esperita causa la eccezione preliminare svolta dalla convenuta. c) condannare parte convenuta ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore dell'attrice di una somma, equitativamente determinata (non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione), in quanto la convenuta non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo. pagina 1 di 8 d) condannare la convenuta a pagare alla attrice una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. cpc.
e) condannare la convenuta a pagare le spese legali della presente causa giudiziale.”
Per SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (come da memoria ex art.281 duodecies, co.IV, primo termine, cpc):
“Tanto premesso e considerato, nell'interesse della resistente SARA IC SpA ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, si chiede e
conclude Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla ricorrente;
- in via preliminare, accertato che l'originaria prima mediazione era stata esperita in modo irregolare sia per asimmetria fra il domandato in mediazione ed il chiesto nel presente giudizio con il ricorso avversario, sia per assenza di procura sostanziale di OB IT SR al primo incontro di mediazione (prodotta tardivamente da controparte solo a seguito della seconda udienza e dopo l'espletamento della seconda mediazione, demandata dal Giudice), rigettare la domanda avversaria di condanna alle spese di mediazione e di ulteriore somma equitativamente determinata;
- in via sempre preliminare, accertare che la seconda mediazione esperita su ordine dell'Ill.mo
Giudice contiene come oggetto una domanda nuova relativa ad uno specifico sinistro/i non contenuta nelle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto dichiarare tale nuova domanda inammissibile/improcedibile nel presente giudizio;
- in via parimenti preliminare, qualora venissero illegittimamente modificate le conclusioni/domande rassegnate nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle nuove domande avversarie sia di accertamento dell'operatività della polizza in relazione ad uno specifico sinistro/i, sia dell'eventuale illegittima manleva/garanzia da pretese risarcitorie finora mai formulate nel presente giudizio nei confronti di SARA Ass.ni SpA e non presenti nelle conclusioni rassegnate con il ricorso avversario;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente OB IT SR nei confronti di SARA
Ass.ni SpA, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
quantomeno, in subordine contenere la “potenziale” operatività della polizza assicurativa n.41/32915PK stipulata fra OB IT SR e SARA Ass.ni SpA, specificando espressamente le tipologie di danni cagionati da eventuali subappaltatori eventualmente liquidabili.
- in ogni caso, con vittoria delle spese e di compensi professionali, compreso il rimborso forfettario del 15 %, il contributo C.P.A. e l'IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, O.B.S. IT s.r.l. introduceva il presente giudizio nei confronti della SARA IC s.p.a. chiedendo, in primo luogo, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziendale n. 32915PK, stipulata dalla ricorrente presso SARA IC s.p.a. (doc.3 fascicolo ricorrente), in ragione del rispetto del limite del 30% nel subappalto di alcuni lavori commissionati dal signor UR DO alla ricorrente.
A sostegno della propria pretesa, O.B.S. IT s.r.l. allegava le seguenti circostanze di fatto:
i) di aver ricevuto nel mese di ottobre 2021 da parte di UR DO l'incarico di realizzare presso la sua abitazione un impianto elettrico con soluzione di domotica;
ii) di aver subappaltato una parte delle lavorazioni, entro il limite del 30% come previsto nella polizza assicurativa stipulata con SARA Ass.ni, alla ditta di NN DR;
pagina 2 di 8
iii) di aver ricevuto dal DO la richiesta di risarcimento dei danni al parquet all'interno della sua abitazione ascrivibili ai lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice;
iv) di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia SARA IC s.p.a. che, all'esito degli accertamenti svolti, negava l'operatività della garanzia assicurativa per il sinistro denunciato, in quanto i danni lamentati dal DO risultavano essere stati cagionati dai lavori effettuati dagli artigiani della ditta NN DR, da ritenersi, dunque, esclusiva responsabile;
la compagnia assicurativa invitava, quindi, a rivolgere le pretese risarcitorie direttamente alla ditta di NN DR, che avrebbe poi attivato la sua assicurazione;
v) di non aver ricevuto dal committente UR DO il pagamento della somma residua di €
2.579,00, quale corrispettivo per i lavori svolti, di cui la O.B.S. IT s.r.l. risultava creditrice, non essendo il committente stato risarcito del danno;
vi) di aver avviato una procedura di mediazione nei confronti di SARA IC s.p.a. conclusasi con esito negativo stante la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa.
Conseguentemente, parte ricorrente instaurava l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva regolarmente SARA IC s.p.a. che eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità/improponibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità mediante regolare mediazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva altresì l'inoperatività della polizza assicurativa e
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