Trib. Parma, sentenza 14/03/2024, n. 221

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 14/03/2024, n. 221
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 221
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

R.G. 440/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
440/2022 RG., promossa da:
CH IN, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Cristiano Osti e Francesco Sansone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma,
Galleria Polidoro n. 8;

RICORRENTE contro
G.I. GROUP S.P.A., C.F. 11629770154, con sede legale in Milano, Piazza IV
Novembre n. 5, in persona del procuratore speciale Dott. Fabrizio Olini, rappresentata
e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Francesco
Antonio La Badessa e Giacomo Bertelli del Foro di Milano e Mara Russo del Foro di
Monza, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Milano, Via Mascheroni n. 31;

RESISTENTE nonché contro
AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L., C.F. 09598330968, con sede legale in
Milano, Via Monte Grappa n. 3/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Vittorio Moresco e Giada Maria Cagnes del Foro di Milano e Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Filippo Ziveri sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;

RESISTENTE nonché contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;

INTERVENUTO
;

SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione


1. Svolgimento del processo.


1.1. Con ricorso depositato in data 16.06.2022 e ritualmente notificato, CH
IN ha convenuto in giudizio G.I. GROUP S.p.a. e AMAZON ITALIA
TRANSPORT S.r.l., con denuntiatio litis di I.N.P.S., esponendo: a) che G.I. OU
S.p.a. è un'agenzia di somministrazione di lavoro e di servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, che si occupa principalmente di somministrare lavoratori a piccole, medie e aziende multinazionali (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
b) che Amazon
Transport Italia S.r.l. è una società del Gruppo Amazon che si occupa della fornitura di servizi di trasporto e di logistica nell'ambito dei servizi di consegna middle e last mile alle altre società del gruppo (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
c) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di G.I. OU dal 15.11.2020 al 20.02.2021 - periodo nel quale G.I. OU si era impegnata a fornire manodopera a tempo determinato per la sede Amazon di Parma - con mansioni di addetto al magazzino, qualifica di operaio ed inquadramento economico al 5° livello del CCNL Agenzie
Somministrazione di Lavoro (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
d) di aver notato l'offerta
di lavoro sul sito web dell'agenzia, e di aver inviato la propria candidatura, unitamente al curriculum vitae, osservando la procedura on-line prevista dal portale internet della medesima;
e) di essere stato successivamente selezionato dall'agenzia per un primo colloquio di lavoro, il quale, a causa delle perduranti restrizioni connesse alla crisi epidemiologica, si è svolto da remoto con la responsabile della selezione del personale, dott.ssa Dalila Palumbo, e di aver sostenuto, in data
13.11.2020 e con le medesime modalità, la c.d. riunione di induction;
f) di aver superato la procedura di selezione, e di aver, quindi, avuto la possibilità di visualizzare, tramite link di accesso al sito web dell'agenzia, copia del contratto di somministrazione;
g) di avere, in data 15.11.2020 e dopo aver svolto alcuni incontri di formazione da remoto, iniziato a svolgere l'attività lavorativa presso la sede
Amazon di Parma, senza aver mai sottoscritto il predetto contratto;
h) di non aver mai ricevuto dall'agenzia, né il modulo di dichiarazione di accettazione del servizio FEA, né l'OTP temporaneo per l'utilizzo della sottoscrizione in modalità FEA, e di non essere mai stato convocato per la sottoscrizione della copia cartacea del contratto;
i) di avere, pertanto, prestato tale attività lavorativa senza aver mai sottoscritto il contratto di somministrazione, né in forma autografa, né in forma analogica, né in forma elettronica ai sensi dell'art. 57 DPCM del 22.02.2013;
l) di avere, in data
16.06.2021, contestato tramite lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata la nullità del contratto di somministrazione, stante la mancata sottoscrizione dello stesso (doc.
4 fasc. parte ricorrente);
m) che, in data 25.06.2021, l'agenzia, in risposta alla predetta comunicazione, ha sostenuto che la sottoscrizione del contratto era avvenuta in modalità F.E.A. (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
n) di avere, pertanto, chiesto all'agenzia l'invio di copia del modulo di accettazione del servizio F.E.A. e/o della stringa numerica per la sottoscrizione digitale del contratto;
o) che l'agenzia, tuttavia, in data 29.07.2021, si è limitata unicamente a respingere ogni addebito, senza fornire
i documenti richiesti (doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente);
p) di aver successivamente sollecitato, mediante plurime comunicazioni a mezzo P.E.C., l'invio di tale documentazione, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro, nonostante la normativa in
materia di F.E.A. preveda espressamente che gli erogatori del servizio debbano fornire liberamente e gratuitamente copia dei moduli di accettazione in caso di utilizzo di tale modalità di sottoscrizione;
q) di avere, in data 23.12.2021, inviato tramite lettera a mezzo P.E.C. formale diffida, sia all'agenzia, sia ad Amazon Italia
Transport s.r.l., eccependo la nullità del contratto di lavoro per assenza di sottoscrizione in forma scritta, e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 38, comma 1, D. lgs. n. 81/2015 (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
r) che l'agenzia ha inviato la documentazione richiesta solo al termine di una lunga corrispondenza intercorsa col ricorrente.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente - precisato che, ai sensi dell'art. 33 del
D.Lgs. n. 81/2015
, il contratto di somministrazione, in deroga alla disciplina generale in tema di contratto di lavoro subordinato, richiede la forma scritta ad substantiam - ha evidenziato che la modalità di sottoscrizione tramite Firma Elettronica Avanzata deve soddisfare i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal D.P.C.M. del
22.02.2013, essendo tenuto il soggetto erogatore, si sensi dell'art. 57 del suddetto
D.P.C.M., a subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni di servizio dell'utente e a fornire liberamente e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi