Trib. Napoli, sentenza 16/05/2024, n. 5152
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Testo completo
N. R.G. 2023/20708
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
Verbale di udienza del 16 maggio 2024
E' presente per delega dell'avv De Simone l'avv Castaldo, la quale si riporta integralmente al ricorso e alle conclusioni di cui alle note depositate e ne chiede l'accoglimento. Il Gop lette le note depositate, viste le conclusioni rassegnate decide la causa pronunciando la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
nel procedimento iscritto al n. R.G. 20708/23 promosso con ricorso depositato in data 13/06/2023
da: IA EL AR Pastore, nata in [...] il [...], C.F. [...], NA
IB AR Arabian, nata in [...] il [...], C.F. [...], Otavio AR
Pastore, nato in [...] il [...], C.F. [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma,
Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone ([...]) e dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. [...]), in vicendevole sostituzione giusta procura in virtù di procura alle liti in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro prò tempore, nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.5.2024, ha pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di OM SA ET LI nato a [...] il [...], il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (all. 3 in atti).
Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma
n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno
sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Baiano (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
Verbale di udienza del 16 maggio 2024
E' presente per delega dell'avv De Simone l'avv Castaldo, la quale si riporta integralmente al ricorso e alle conclusioni di cui alle note depositate e ne chiede l'accoglimento. Il Gop lette le note depositate, viste le conclusioni rassegnate decide la causa pronunciando la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
nel procedimento iscritto al n. R.G. 20708/23 promosso con ricorso depositato in data 13/06/2023
da: IA EL AR Pastore, nata in [...] il [...], C.F. [...], NA
IB AR Arabian, nata in [...] il [...], C.F. [...], Otavio AR
Pastore, nato in [...] il [...], C.F. [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma,
Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone ([...]) e dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. [...]), in vicendevole sostituzione giusta procura in virtù di procura alle liti in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro prò tempore, nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.5.2024, ha pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di OM SA ET LI nato a [...] il [...], il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (all. 3 in atti).
Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma
n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno
sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Baiano (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la
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