Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 2
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13/11/2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Maurizio Cacace, nell'interesse di FR VE,
RO VE e ME VE, tutti in proprio e nella qualità di eredi di AC VE e AZ LI, dalla Avvocata AN Cultrera nell'interesse di LI EB, VE OS,
VE IN, VE ER LU, dall'Avv. Giovanni
Domenico Cicala nell'interesse di AR EL VE, in proprio e nella qualità di erede di AN VE, di AN VE, nella qualità di erede di VE AN, dall'avv. Paolo Genovese nell'interesse dei germani US ER e VA, dall'Avv. Mario Meo, nell'interesse di MB AN TO, dall'avv. RT Di Mario, nell'interesse della curatela dell'eredità giacente di AN VE, dall'avv. AC
Carrozza, nell'interesse IS RT, IS LE, IS OR, visto
l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA,
Nel procedimento civile iscritto al n. 2270/2014 R.G.
avente per oggetto: actio pauliana
VERTENTE TRA
FR VE (c.f. [...]) RO VE
(c.f. [...]) ME VE (c.f. VNT CML
69S63 F147N) AZ LI (c.f. [...]) – per quest'ultima oggi i predetti in qualità di suoi eredi - in proprio e
n.q. di eredi di AC VE, elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Cacace, giusta
procura in atti.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
VE AN (C.F. [...])

CONVE DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
OS VE (c. f. [...]) IN VE (c.
f. [...]) EB ER LI (c. f. MLL
FBR 43L66 F395W) VE ER LU (c.f. [...]) in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di VE AN, elettivamente domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese dall'Avv. ta AN
Cultrera, giusta procura in atti.

CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONVE DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
AN VE (c. f. [...]) AR EL VE (c. f.
[...]) in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di VE
AN, elettivamente domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Domenico Cicala, giusta procura in atti.

pag. 2/62 CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
ER US (c. f. [...]) e AL US (c.
f. [...]) n.q. di chiamati alla eredità di VE AN, elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Genovese, giusta procura in atti.

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
SG BE (C.F.: [...]) SG EN (C.F.:
[...]) SG OR (C.F. [...]) n.q.
di chiamati alla eredità di VE AN, elettivamente domiciliati in indirizzo
telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. AC Carrozza, giusta procura in
atti.

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

MB AN VA (c. f. [...]) n.q. di
chiamato alla eredità di VE AN, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Mario Meo, giusta procura in atti.

CONVE IN RIASSUNZIONE
MB DA VA (c. f. [...]) n.q. di
chiamato alla eredità di VE AN, elettivamente domiciliato in indirizzo
pag. 3/62
telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Carmen Alacqua, giusta procura in
atti.

CONVE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE DOPO LA SECONDA
INTERRUZIONE

NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI EVOCATI PER L'INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO
AVV. MARIO TRIFILÒ (c. f. [...]) nella qualità di curatore dell'eredità giacente di AN VE – in forza di decreto di nomina n. cron.
7975/2022 del 1/12/2022, reso nel procedimento di volontaria giurisdizione
iscritto al n. 1164/2022 r.g.v.g. autorizzato a stare in giudizio in forza del
provvedimento del Giudice della volontaria giurisdizione del 3/2/2023 -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
RT Di Mario, giusta procura in atti.

CONVE CITATO IN RIASSUNZIONE
CURATELA FALLIMENTO SOVEL S.A.S. DI VE IA
MA
& C E DELLA SOCIA ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE IA
MA VE, in persona del Curatore, Avv. Marco Merenda.

pag. 4/62 CONVENUTA CITATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE

IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
Il procedimento al vaglio del Tribunale – divenuto
soggettivamente complesso in virtù delle vicende interruttive
verificatesi in corso di causa, determinative della costituzione in
riassunzione degli aventi causa del convenuto VE AN
– origina dalla notifica della citazione del 18 novembre 2014
con cui AZ LI, FR VE, RO VE e
ME VE, evocando in giudizio AN VE,
nonché IA RE LL, SA VE AR
VE, AR EL VE, AN VE, ex art. 2901
c.c.
– sulle premesse relative: i) alla esistenza di ragione di
credito nascente dalla sentenza n. 21/2008, resa nel
procedimento a suo tempo incoato dal proprio dante causa
AC VE (con atto di citazione notificato il 19.12.1986)
esitato nella condanna di AN VE alla liquidazione –
in favore degli aventi causa da AC VE - della quota di partecipazione all'impresa familiare costituita con atto in
pag. 5/62
Notar DO FR in data 11.11.1977, compreso
l'avviamento, della somma di € 269.818,71, oltre interessi dal
19.12.1986 al soddisfo, oltreché al pagamento in favore di
IE VE, FR VE (1960), TO VE,
AC VE (1962), della complessiva somma di
223.687,71, oltre interessi legali dal 19.12.1986 al soddisfo,
nonché nella condanna di IE VE al pagamento in favore
degli attori (aventi causa da AC VE originario attore)
a titolo di avviamento, della somma di € 16.835,59, oltre
interessi legali, di FR VE (1960), TO VE,
AC VE (1962) in solido, nella condanna al pagamento in favore degli attori, a titolo di avviamento, della somma di
16.835,59, oltre interessi;
ii) all'autorità di giudicato persistente
nonostante la proposizione di appello tardivo (procedimento
R.G. n. 1007/10 Corte d'appello di Messina) e opposizione di
terzo (procedimento n. R.G. 1491/2010) da parte della coniuge
(IA RE LL) – hanno domandato la declaratoria
di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi posti in
essere successivamente al sorgere della ragione di credito e,
segnatamente: a) dell'atto di donazione del 13.08.2010, con cui
AN VE ha donato alla moglie IA RE
LL, due unità immobiliari;
alla figlia AR VE due
unità immobiliari, la proprietà per la quota di ¼ di altre due
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unità immobiliari, nonché la quota di ½ di n. 1 unità
immobiliare;
alla figlia AR EL VE, la quota di ¼
di due unità immobiliari, la piena proprietà di n. 1 unità
immobiliare, nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare;

alla figlia AN VE, la quota di ¼ di due unità
immobiliari, la piena proprietà di tre unità immobiliari, nonché
la quota di ½ di una unità immobiliare;
alla figlia ER IS
VE la quota di ¼ di due unità immobiliari, la quota di ½ di
tre unità immobiliari, nonché la piena proprietà di una unità
immobiliare, trasferendo così, a titolo gratuito, ventitré (23)
unità immobiliari;
b) delle disposizioni patrimoniali contenute
nell'atto di separazione omologato con decreto del 7/8 giugno
2011, con il quale AN VE ha fatto confluire nella
sfera patrimoniale esclusiva della moglie IA RE
LL la totalità dei beni caduti in comunione e donati,
nonché assegnato la proprietà di due unità immobiliari, tra cui
l'abitazione coniugale, e versato la somma complessiva di €
1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila);
c) del contratto di
compravendita immobiliare del 16.8.2010, con cui AN
VE ha venduto e trasferito in favore della figlia SA
VE una unità immobiliare al prezzo irrisorio di € 40.000,00
(quarantamila);
d) del contratto di compravendita immobiliare,
del 08.09.2010 con cui AN VE ha venduto e trasferito
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in favore della figlia SA VE n. 1 unità immobiliare al prezzo irrisorio di € 30.000,00 (trentamila);
e) dell'atto del
16.08.2010, in quanto AN VE ha rinunciato al diritto
di usufrutto su nn. 8 unità immobiliari, in favore delle nude
proprietarie e/o degli altri usufruttuari aventi diritto, IA
RE LL, AN VE, AR VE, ER IS
VE, SA VE;
f) del contratto di cessione del
18.07.2012, realizzato da AN VE, in esecuzione del
decreto di separazione consensuale del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto R.G. n. 1190/2010, in favore della ex coniuge
IA RE LL, cedendo e trasferendo la piena
proprietà una unità immobiliare, in ossequio allo scopo reale
sotteso alla preordinata separazione consensuale, finalizzata, più
che alla separazione tra i coniugi, alla dolosa separazione tra i
beni.
Si sono costituiti in resistenza AN VE, SA
VE, AR VE e ER IS VE.
Dichiarata, con ordinanza del 12.10.2015 la contumacia di
LL IA RE, VE AR EL e VE
AN, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è
stata rinviata per precisazione delle conclusioni con ordinanza
del 03.12.2016 (reiettiva dei mezzi di prova richiesti).
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Dopo la concessione, con ordinanza del 28.11.2017, dei termini
per deposito di note conclusive, la causa ha subito una prima
interruzione per il decesso del convenuto AN VE,
avvenuto in data 16.10.2019, dichiarato dal procuratore
costituito nel di lui interesse - nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 14.1.2021 (cfr. note scritte a firma avv. Bernardo
Campo).
Riattivato il processo, su impulso di AZ LI, FR
VE, RO VE e ME VE, si è costituita,
anzitutto, per resistere in riassunzione, AN VE,
eccependo la nullità/inesistenza della notifica della citazione
del 18.11.2014, nei confronti di AR EL VE, giacché eseguita in un luogo (“Impianto Inerti VE AN
& C.” sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in contrada camicia”) privo, alla data di notifica, di ogni forma di
collegamento col destinatario della notifica medesima, giacché
non costituente più sede del posto di lavoro (cessato al
15.12.2006);
nel merito, contestando la esistenza, “quanto meno in capo ai convenuti terzi acquirenti” della partecipato fruadis e dell'eventus damni, con riferimento agli atti a titolo gratuito.
AN VE ha, altresì, concluso per la condanna, in via
riconvenzionale, previo rigetto delle domande attrici, al risarcimento del danno, quantificato in misura pari ad €.
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700.000,00, corrispondente alla mancata vendita dei beni
impedita dalla trascrizione della domanda di revocazione.
Con successiva comparsa in riassunzione depositata il
12.2.2022, AN VE – in qualità di chiamata alla eredità
del de cuius - ha eccepito la propria carenza di legittimazione
passiva avendo, con dichiarazione, raccolta il 3.02.2022, dal
Notaio AN Nicola AR Minniti, rinunciato puramente e
semplicemente alla eredità relitta da AN VE.
Si sono, altresì, costituiti in resistenza – con comparsa
depositata il 5.2.2022 - IS RT, LE ed OR, quali
nipoti ex filia del defunto VE AN, ovvero VE
SA - rinunciante formalmente all'eredità paterna con atto in
Notar Minniti del 03.02.2022 – eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva in forza di rinuncia alla eredità del nonno
ER (con atto in Notar Minniti;
rep 1342 del 03.02.2022).
Si sono, ancora, costituite - al fine della dichiarazione di
carenza di legittimazione passiva, stante la rinuncia alla
eredità formalizzata con atto in Notaio AN Nicola AR
Minniti del 3.2.2022 - LI IA RE VE
AR VE ER IS VE SA e VE
AN - con relativa estromissione dal giudizio e condanna al
pagamento delle spese.
pag. 10/62
Anche ER e VA SA – evocati quali figli naturali
di AR EL VE - si sono costituiti in riassunzione
al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione
passiva derivante dal non aver acquisito, neppure per rappresentazione, la qualità di chiamati per legge all'eredità di
VE AN (per la quota di pertinenza della loro madre)
stante la declaratoria di fallimento di AR EL VE,
con sentenza n. 18 del 17.07.2019 del Tribunale di Barcellona
P.G., è stata dichiarata fallita.
Ancora, con comparsa depositata il 16.2.2023, si è costituita la
curatela dell'eredità giacente, chiedendo, in via preliminare,
l'estinzione del giudizio per omessa integrazione del
contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento di
AR EL VE;
in via gradata, l'interruzione del
giudizio medesimo e, nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti
di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attrice
di quegli atti dispositivi che risulteranno pregiudizievoli delle
sue ragioni creditorie.
Anche MB ON TO, si è costituito – con
comparsa depositata il 1.3.2023 – eccependo la propria
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