Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2024, n. 572

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2024, n. 572
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 572
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 4984/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 27.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, pronuncia la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4984/2018 promossa da:
AG RE (C.F. [...]), nella sua qualità di legale rappresentante della omonima ditta, elettivamente domiciliato in TT nello studio dell'avv. Paolo Picci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE - OPPONENTE contro
SERVIZIO XXV ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Ragusa, via Empedocle n. 28, giusta delega generale in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
Avente ad oggetto:
Ricorso depositato il 11.12.2018, ex artt. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 D. Lgvo 150/2011).
Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento emesse dal Servizio XXV della Direzione
Territoriale del lavoro, notificata il 31.10.2018 numero 17/0102 prot. n.3079 del 26.10.2018. Importo ingiunto di € 10.686,00
Violazioni contestate:
art. 3, comma 3, d.l. 12/02, convertito in legge n. 73 del 2002, primo periodo come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. a) della legge n. 183/2010, modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) D.L. n. 145/2013 conv. con modif. dalla L. n. 9/2014, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;

Lavoratori interessati: SP LE e MI UN.
La formulazione della norma al tempo dei fatti (giugno 2015):
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3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento

art. 14 d.l. 145/13, convertito in legge n. 9/2014: [b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto norma poi abrogata dall'art. 22, comma 2, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
151/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.

1. Parte opponente contesta nel merito la pretesa sanzionatoria, riferita alla posizione dei due lavoratori
SP LE e MI UN. Entrambi i lavoratori risultano occupati per 1 giorno di lavoro in data
26.06.2015.
In data 26.06.2015 veniva eseguito “accesso
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