Trib. Salerno, sentenza 27/06/2024, n. 3386
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8192/2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2053/2017 del Tribunale di Salerno depositato in data 14.06.2017;
TRA
TR EN (C.F. [...]), nato in [...] il [...], e
DI SS (C.F. [...]) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfonso Amato e Stefania Crocamo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sicignano degli Alburni alla via Roma n. 19;
- OPPONENTI
E
BANCA IFIS S.p.A. (P.IVA 02505630109), in persona del legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona al Vicolo San Bernardino, 5A;
- OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
19.09.2017, SI NC e AN SS convenivano dinanzi a questo Tribunale
Banca Ifis S.p.A. per ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 2053/2017 del
Tribunale di Salerno, depositato in data 14.06.2017, con il quale era stato ingiunto a
SI NC e AN SS, in solido tra loro, di pagare in favore di Banca Ifis
S.p.A. la somma di euro 21.939,98 oltre ad interessi al tasso convenzionale da computarsi sulla sola sorta capitale al netto degli accessori già maturati, a decorrere dalla domanda, oltre spese e onorari.
Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione processuale in quanto in ricorso era stata depositata per la banca ricorrente la procura speciale al dott. Leoni
Emanuele, che aveva anche conferito mandato, mentre si rilevava da procura notarile che i poteri di rappresentanza erano in capo al Dott. Staccione Alberto nella sua
qualità di Direttore Generale della Banca;
il difetto riscontrato nella procura comportava la sua inesistenza;
inoltre l'opponente eccepiva la nullità del decreto opposto per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la banca con il ricorso aveva richiesto l'intero pagamento della somma a SI NC ed in via solidale, ma solo per € 1.846,06, anche a AN SS mentre l'ingiunzione era stata messa per
l'intero importo in solido fra i debitori;
lamentava ancora l'opponente la carenza di prova in ordine alla cessione del credito originariamente intrattenuto con
IC Banca S.p.A. e conseguentemente la carenza di legittimazione attiva;
lamentava ancora che il contratto di finanziamento non comprendeva alcune voci di costi comunque applicate per cui a fronte di un prestito di € 17.560,00 SI avrebbe dovuto corrisponderne 34.116,00 con evidente superamento del tasso soglia usuraio.
Concludevano quindi gli opponenti per la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
per la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva e quindi per l'improcedibilità della domanda posta a base del ricorso;
per la dichiarazione di nullità delle modalità di rilascio della procura;
per la dichiarazione del difetto di ultra petizione nei confronti di AN SS;
per la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
per la dichiarazione di nullità del
TAEG in relazione ad entrambi i crediti azionati e per la determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7, T.U.B.;
per la dichiarazione del superamento del tasso soglia di usura in relazione al prestito personale erogato a
SI NC e per l'effetto dichiararsi la inesistenza del diritto alla corresponsione di qualsiasi interesse;
con condanna alle spese di lite ed attribuzione ai procuratori dichiaratesi antistatari.
Si costituiva Banca Ifis S.p.A. adducendo che l'atto di citazione era privo di alcuna contestazione in merito all'ottenimento del finanziamento rotativo tramite carta di credito con IC Banca dell'importo massimo di € 1500,00 sottoscritto anche da IA SS in qualità di garante per cui residuava il pagamento in favore della banca di € 1.846,00;
così come era privo di alcuna contestazione il fatto che SI
NC aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per € 17.560,00 da restituire in n. 120 rate pari ad € 284,30 ciascuna e che l'importo delle rate insolute ammontava ad € 20.093,92 per cui su tali fatti, non opposti con la prima difesa, parte opponente era decaduta dalla possibilità di impugnazione successiva.
Si difendeva inoltre la banca in ordine alla eccepita carenza di legittimazione processuale riferita al ricorso per Decreto Ingiuntivo assumendo che il dott. Staccione aveva conferito procura speciale al dott. Leoni fin dal 7.3.2011, come attestato dalla
documentazione a corredo del ricorso, e che quindi la procura alle liti rilasciata in fase monitoria era valida;
in merito al difetto di ultra petizione riscontrato nella ingiunzione di pagamento la banca chiedeva al Giudice di prenderne atto e di condannare AN SS entro i limiti della garanzia prestata e quindi in via solidale con SI NC al pagamento di soli € 1846,06.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione della Banca Ifis S.p.A. questa si difendeva evidenziando che gli attori non avevano considerato che l'atto di cessione era stato depositato al n. 8 del monitorio e che, in quanto non opposto espressamente, doveva considerarsi per riconosciuto;
in ogni caso vi era stata comunicazione i debitori dell'avvenuta cessione come rilevabile dai documenti 4,5,9,10,12 e 13 del monitorio;
eccepiva da ultimo la banca la inconsistenza delle lamentate non corrette indicazioni del TAEG e delle denunciate condizioni usuraie per cui faceva istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concludeva per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo di € 21.939,98 oltre accessori e spese, previa riduzione dell'importo dovuto in via solidale dalla garante
AN SS ad € 1.846,06, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, concessi all'udienza del 28.10.2020 i termini 183, VI co., c.p.c., disposta la CTU contabile per la verifica della conformità normativa del TAEG applicato al finanziamento, in data
7.3.2024 il giudizio era riservato per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte opposta. L'oggetto del giudizio contenzioso che in questa sede si celebra non è limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass.
SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.;
Cass. 14-9-93 n. 9512;
Cass. 17-11-94 n. 9708), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278), ragion per cui alla declaratoria di inefficacia del decreto dovrà necessariamente conseguire un giudizio di accertamento sul merito della pretesa creditoria (Cass. 16-1-13 n. 951). Dunque, assodato come sia necessario procedere, al vaglio del credito azionato, non può non rilevarsi come una pronuncia di merito in relazione alla spettanza delle somme pretese dall'opposta sia preclusa dal rilievo, di carattere assorbente, circa il difetto di
legittimazione attiva di quest'ultima.
Orbene, sul punto occorre ricordare come la legittimazione attiva, unitamente a quella passiva (cd legitimatio ad causam, da distinguersi rispetto alla legitimatio ad processum, intesa quale capacità processuale delle parti, positivizzata dall'art. 75 c.p.c. come specificazione processuale della capacità di agire sostanziale), afferisce alle condizioni dell'azione, ovvero a quei requisiti necessari affinché sorgano validamente il diritto di azione – inteso quale diritto, autonomo rispetto alla posizione giuridica sostanziale ivi sottesa, a conseguire la tutela giurisdizionale – e la correlata soggezione del convenuto all'esercizio della predetta tutela;
detto altrimenti, la legittimazione, unitamente alla possibilità giuridica (o esistenza) del diritto preteso e all'interesse ad agire, concorre alla corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale, ossia quel rapporto trilaterale che si pone tra il soggetto che propone la domanda di tutela giurisdizionale
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