Trib. La Spezia, sentenza 07/11/2024, n. 204
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
L S Presidente E D R Giudice rel.
M D Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1449/2024 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 19.06.1968 (con l'avv. M) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il [...] (con l'avv. Costoli) Parte_2 C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 18.07.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il giorno 01.05.1994 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1994, numero 37, parte II, serie A);
di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio che in data 17.01.2017 è stata omologata Per_1 dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma Parte_2 Per_1 non economicamente
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