Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 99
TRIB Milano
Sentenza
7 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 29522/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29522 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA TOTO S.p.a. Costruzioni Generali (C.F. e P.I. 02208250692) in persona del procuratore speciale Marco Foschi (C.F. [...]), rappresentata e difesa, dall'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore e dall'Avv. Carlotta Martini del foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i predetti procuratori agli indirizzi PEC avvischiavitessitore@ordineavvocatibopec.it;
carlottamartini@ordineavvocatibopec.it;
APPELLANTE E BF BANK SPA - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata (paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it - giovanni.gomez@lcgpec.it - giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it - m.delbene@avvocatinocera-pec.it), con studio in Milano, corso Magenta 84;
APPELLATA OGGETTO: contratto di factoring CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2209/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano dott.ssa Ornella Mari nell'ambito del giudizio R.G. n. 46824/2021, depositata in cancelleria in data 27/3/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- in via principale nel merito, previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia dell'art. 15 del contratto di factoring e/o previa declaratoria della non applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di factoring, rideterminare secondo equità la somma ritenuta dovuta a titolo di commissioni;
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GE nel quale è stata emessa la sentenza n. 2209/23 in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2209/23 emessa dal Giudice di Pace di Milano IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che BF BANK S.P.A. è creditrice nei confronti di TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GE della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale e interessi
pagina 1 di 6 IN OGNI ASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. BF BANK S.P.A. (“BF”) ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace la TOTO S.P.A COSTRUZIONI GE (“TOTO”) al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo di €
2.801,94 oltre interessi. Tale importo è stato richiesto a titolo di commissioni maturate da BF per aver ricevuto il pagamento da parte del Consorzio Autostrade Siciliane di fatture che non erano state trasferite dalla società OT alla società BF in forza del contratto di factoring stipulato tra le parti, e aver girato, conseguentemente, a TOTO tali somme, erroneamente non pagate dal Consorzio al legittimo titolare. Tale commissione, dovuta in forza del contratto di factoring pro soluto stipulato tra la BF e TOTO, era stata fissata nell'importo del 3% delle somme incassate da BF e successivamente girate alla società TOTO costruzioni, tale da maturare il diritto alla restituzione in favore della Banca di una somma pari a € 2.801,94, oltre interessi. In particolare, a fondamento della pretesa, la società attrice:
- ha allegato di aver stipulato con TOTO, mediante scambio di corrispondenza, in data 2.10.20, il contratto di factoring pro soluto volto a disciplinare l'acquisto, da parte di BF, dei crediti maturati e maturandi da TOTO nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane (doc. 3 parte attrice, fascicolo di primo grado);
- il contratto di factoring prevedeva, all'art. 15, che: “In caso di incasso da parte di BF di crediti non oggetto di cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, BF metterà a disposizione del fornitore il relativo importo. Per l'attività svolta BF addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”;
- BF ha allegato di aver ricevuto in data 4 dicembre 2020 il pagamento da parte del Consorzio Autostrade Siciliane dell'importo di € 765.555,56 in relazione a crediti che non erano stati ceduti da TOTO a BF (doc. 4, parte attrice, fascicolo primo grado);
- BF ha, quindi, provveduto ad accreditare le somme ricevute a TOTO, emettendo la fattura n. 104 del 5.01.21 per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, a titolo di commissioni spettanti sull'importo riaccreditato alla società OT ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring (doc. 2, fascicolo primo grado);
- BF, a seguito della scadenza della fattura, ha agito richiedendo la condanna di TOTO al pagamento dell'importo di euro € 2.801,94, oltre interessi di mora, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura.
2. Si è costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la TOTO S.p.a., contestando integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ex art. 5 co. 1 bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e inefficacia della clausola di cui all'art. 15 del contratto di factoring in quanto vessatoria e ha a tal fine contestato il comportamento arbitrario della parte attrice, BF, la quale avrebbe dovuto restituire direttamente gli importi all'Ente pubblico erogatore, invece di procedere al giroconto in favore della TOTO e pretendere il pagamento della commissione dello 0.3% in ragione dell'operazione effettuata. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della pretesa di pagamento in favore della BF, affermandone la non debenza poiché “sine titulo”, domandando per l'effetto al Giudice del primo grado il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 2209/2023, depositata il 27 marzo 2023, il Giudice di pace di Milano ha accolto la domanda proposta dalla BF nei confronti della OT S.p.a., rilevando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di factoring tra le parti in causa, compresa la clausola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29522 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA TOTO S.p.a. Costruzioni Generali (C.F. e P.I. 02208250692) in persona del procuratore speciale Marco Foschi (C.F. [...]), rappresentata e difesa, dall'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore e dall'Avv. Carlotta Martini del foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i predetti procuratori agli indirizzi PEC avvischiavitessitore@ordineavvocatibopec.it;
carlottamartini@ordineavvocatibopec.it;
APPELLANTE E BF BANK SPA - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata (paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it - giovanni.gomez@lcgpec.it - giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it - m.delbene@avvocatinocera-pec.it), con studio in Milano, corso Magenta 84;
APPELLATA OGGETTO: contratto di factoring CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2209/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano dott.ssa Ornella Mari nell'ambito del giudizio R.G. n. 46824/2021, depositata in cancelleria in data 27/3/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- in via principale nel merito, previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia dell'art. 15 del contratto di factoring e/o previa declaratoria della non applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di factoring, rideterminare secondo equità la somma ritenuta dovuta a titolo di commissioni;
- in ogni caso, con condanna alle spese di lite;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GE nel quale è stata emessa la sentenza n. 2209/23 in quanto infondato per i motivi di cui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2209/23 emessa dal Giudice di Pace di Milano IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che BF BANK S.P.A. è creditrice nei confronti di TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GE della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale e interessi
pagina 1 di 6 IN OGNI ASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. BF BANK S.P.A. (“BF”) ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace la TOTO S.P.A COSTRUZIONI GE (“TOTO”) al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo di €
2.801,94 oltre interessi. Tale importo è stato richiesto a titolo di commissioni maturate da BF per aver ricevuto il pagamento da parte del Consorzio Autostrade Siciliane di fatture che non erano state trasferite dalla società OT alla società BF in forza del contratto di factoring stipulato tra le parti, e aver girato, conseguentemente, a TOTO tali somme, erroneamente non pagate dal Consorzio al legittimo titolare. Tale commissione, dovuta in forza del contratto di factoring pro soluto stipulato tra la BF e TOTO, era stata fissata nell'importo del 3% delle somme incassate da BF e successivamente girate alla società TOTO costruzioni, tale da maturare il diritto alla restituzione in favore della Banca di una somma pari a € 2.801,94, oltre interessi. In particolare, a fondamento della pretesa, la società attrice:
- ha allegato di aver stipulato con TOTO, mediante scambio di corrispondenza, in data 2.10.20, il contratto di factoring pro soluto volto a disciplinare l'acquisto, da parte di BF, dei crediti maturati e maturandi da TOTO nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane (doc. 3 parte attrice, fascicolo di primo grado);
- il contratto di factoring prevedeva, all'art. 15, che: “In caso di incasso da parte di BF di crediti non oggetto di cessione, fatta salva la possibilità di restituzione dei predetti incassi all'Ente erogatore, BF metterà a disposizione del fornitore il relativo importo. Per l'attività svolta BF addebiterà al Fornitore dello 0,30% sull'importo incassato e accreditato a quest'ultimo.”;
- BF ha allegato di aver ricevuto in data 4 dicembre 2020 il pagamento da parte del Consorzio Autostrade Siciliane dell'importo di € 765.555,56 in relazione a crediti che non erano stati ceduti da TOTO a BF (doc. 4, parte attrice, fascicolo primo grado);
- BF ha, quindi, provveduto ad accreditare le somme ricevute a TOTO, emettendo la fattura n. 104 del 5.01.21 per l'importo di € 2.801,94, iva inclusa, a titolo di commissioni spettanti sull'importo riaccreditato alla società OT ai sensi dell'art. 15 del contratto di factoring (doc. 2, fascicolo primo grado);
- BF, a seguito della scadenza della fattura, ha agito richiedendo la condanna di TOTO al pagamento dell'importo di euro € 2.801,94, oltre interessi di mora, con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura.
2. Si è costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la TOTO S.p.a., contestando integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ex art. 5 co. 1 bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e inefficacia della clausola di cui all'art. 15 del contratto di factoring in quanto vessatoria e ha a tal fine contestato il comportamento arbitrario della parte attrice, BF, la quale avrebbe dovuto restituire direttamente gli importi all'Ente pubblico erogatore, invece di procedere al giroconto in favore della TOTO e pretendere il pagamento della commissione dello 0.3% in ragione dell'operazione effettuata. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della pretesa di pagamento in favore della BF, affermandone la non debenza poiché “sine titulo”, domandando per l'effetto al Giudice del primo grado il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 2209/2023, depositata il 27 marzo 2023, il Giudice di pace di Milano ha accolto la domanda proposta dalla BF nei confronti della OT S.p.a., rilevando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di factoring tra le parti in causa, compresa la clausola
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