Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 2
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 20 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3385/2020 la seguente S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 34, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Cortese, con cui elettivamente domicilia in Lamezia Terme, alla via F. Colelli n. 42, giusta procura in atti.
-resistente- Avente ad oggetto: riconoscimento dell'anzianità di servizio
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.10.2020, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere già dipendente della società Gestione Ambientali s.n.c. di dal CP_2
01.01.2010, in seguito all'affidamento temporaneo dell'appalto denominato “Calabria Sud”, afferente alla gestione degli impianti di smaltimento rifiuti siti in Gioia Tauro, Reggio Calabria, Siderno, Crotone e Rossano, veniva assunto alle dipendenze della società a far data 01.06.2013, presso la sede di Reggio Calabria. Controparte_1
Nello specifico esponeva che:
- nelle more della stipula del contratto di appalto e per il periodo necessario al perfezionamento della relativa procedura, in ragione della necessità di procedere alla gestione d'urgenza degli impianti di smaltimento dei rifiuti, con verbale di accordo sindacale del 29.11.2012, la società si impegnava ad assumere a Controparte_1
1
tempo determinato 123 lavoratori (tra cui il ricorrente stesso), già in forza presso la società Gestioni Ambientali snc.;
- con il citato accordo, in regime di affidamento temporaneo, si CP_1 impegnava, altresì, all'applicazione del CCNL di settore Fise/Assoambiente con garanzia dei livelli occupazionali, livelli, mansioni, inquadramento e retribuzione da far valere anche in caso di subentro di altre aziende con analogo affidamento temporaneo;
- con il medesimo accordo, inoltre, le parti stabilivano che: “considerata l'urgente necessità di rimettere in funzione gli impianti da parte della società CP_3 per garantire la normalizzazione del servizio pubblico di Controparte_1 smaltimento dei rifiuti, le OO.SS. con il presente accordo in via provvisoria concordano con l'Azienda l'assunzione dei 123 lavoratori con contratto a termine. Resta inteso che ad eventuale proroga o affidamento definitivo da parte dell'Ufficio del Commissario delegato e della Regione Calabria dell'appalto “Calabria SUD” a mezzo gara ad evidenza pubblica europea ad Ecologia oggi o ad altra Azienda, i contratti di lavoro in essere saranno a tempo indeterminato per tutti e 123 i lavoratori”;
- con contratto del 29.11.2012, quindi, il ricorrente veniva assunto a tempo determinato, a far data dalla stipula dello stesso e fino al 22.12.2012, inquadrato nel livello 4 A del CCNL del settore igiene ambientale, con la qualifica di Operaio, per lo svolgimento delle mansioni di “operatore meccanico o mansioni equivalenti”;
- con successivo accordo sindacale del 22.12.2012, prorogava i CP_1 contratti a tempo determinato in scadenza e fino alla data di affidamento dell'appalto
“Calabria Sud”, ovvero 23.05.2013, “nei termini ed alle medesime condizioni dei contratti originari con i lavoratori in forza alla ed in Controparte_4
Cassa integrazione guadagni ” (doc. n. 3);
CP_5
- alla riunione tenutasi in data 04.04.2013, presso la Prefettura di Reggio Calabria, le OO.SS e l'Azienda si impegnavano ad affrontare la questione relativa alla quantificazione degli oneri retributivi ignorati dall'azienda al momento dell'assunzione dei lavoratori, tra i quali era compreso l'odierno ricorrente;
- in data 31.05.2013, con verbale di accordo sindacale, le parti stipulavano e convenivano quanto segue: “l'azienda assume i 123 lavoratori a far data dal 01/06/2013 e fino al 30/09/2013 con contratto a tempo determinato;
come da richiesta della OO.SS. l'azienda accoglierà eventuali istanze di assunzione a tempo indeterminato pervenute entro e non oltre la giornata di lunedì 3 giugno 2013 da parte di singoli lavoratori dei 123 che espressamente e per iscritto lo richiederanno all'azienda, con rapporto legato alla durata dell'affidamento del servizio di gestione
“Calabria sud;
l'azienda garantisce i livelli e le qualifiche già riconosciuti nel precedente contratto scaduto il 23.05.2013 con le stesse condizioni riconosciute a seguito del verbale del 29/11/2012 data del primo affidamento;
i lavoratori salvaguardano i diritti CIGS già maturati;
il nuovo contratto di lavoro è legato in modo inscindibile al servizio affidato dalla Regione Calabria alla con la conseguenza Controparte_1
2
che qualora la Regione indica gara ed individui altro soggetto gestore prima della scadenza del termine di durata, i lavoratori dovranno cessare il rapporto di