Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 653
TRIB Palermo
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2354/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Dell'Aira, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Glenda Prochilo, CodiceFiscale_2 rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 18/2/2022, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'8/7/2005 in Controparte_1
Palermo, deduceva: che dalla loro unione era nata la figlia , il Persona_1
15/3/2009; che il matrimonio era stato caratterizzato dalla dedizione da parte della ricorrente al ruolo esclusivo di moglie e madre, avendo la stessa deciso di rinunciare a svolgere attività lavorativa per seguire gli spostamenti di servizio del coniuge, in forza presso il Corpo della Guardia di Finanza;
che, tuttavia, dall'aprile 2021, il rapporto coniugale si era incrinato, al punto che il aveva deciso di abbandonare la casa CP_1
coniugale e di trasferirsi in un immobile locato, decisione che aveva incrinato il rapporto tra quest'ultimo e la figlia, la quale aveva continuato a vivere con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via
Caltagirone n. 5 a Carini (PA); l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visita paterno;
di disporre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensile a titolo di mantenimento della ricorrente, nonché la somma mensile complessiva di € 800,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con diverso ricorso, lo stesso chiedeva all'odierno Controparte_1
Tribunale la separazione giudiziale incardinando il giudizio iscritto al n. R.G. 5709/2022, poi riunito al presente. Egli contestava la domanda di addebito, deducendo che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi all'infedeltà della moglie. Si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo il collocamento presso il medesimo e l'assegnazione della casa coniugale, rappresentando la volontà di ristabilire un rapporto con la minore. Chiedeva altresì di disporre a titolo di mantenimento per la figlia un assegno mensile di € 350,00 a Per_1
carico del genitore non collocatario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e l'attribuzione dell'assegno unico in favore del medesimo.
Quanto agli aspetti economici, deduceva di percepire un reddito pari ad € 1.800,00 e di sostenere numerose spese, tra cui il pagamento mensile di metà della rata del mutuo
2
contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 280,75, il canone mensile di € 240,00 per la locazione dell'immobile in cui si era trasferito, la rata mensile di € 300,00 per una cessione del quinto relativa ad un finanziamento di € 13.000,00 richiesto per fronteggiare le spese causate dall'intervenuta separazione di fatto dall'ex coniuge, nonché il contributo volontario che erogava per la figlia, pari ad € 350,00 al mese.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 16/9/2022 ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, dopo un rinvio per verificare la possibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza del 19/12/2022 emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con Persona_1 collocamento presso la madre e disciplina del regime di visita paterno;
assegnazione a della casa coniugale e dell'intero assegno unico per la figlia;
ordine al Parte_1 convenuto di versare la complessiva somma di € 750,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, e di contribuire, nella misura di 2/3 alle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Con istanza di revisione depositata il 28/1/2023, parte resistente chiedeva di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, delle spese straordinarie e dell'assegno unico alle effettive condizioni economiche del medesimo, nonché della moglie, alla luce delle entrate reddituali a quest'ultima riferibili, delle quali lo stesso era venuto a conoscenza. A sostegno dell'istanza, in particolare, il deduceva che la ricorrente percepirebbe la somma di CP_1
€ 1.400,00 a titolo di canone locatizio di due diversi immobili (un villino ed una falegnameria) e gestirebbe una casa vacanze, fonte di ulteriore reddito.
Con ordinanza del 15/5/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
2354-1/2022, il Giudice istruttore, in considerazione della posizione debitoria del CP_1
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022, rideterminava l'assegno di mantenimento, a decorrere dal mese di maggio 2023, nella misura complessiva di €
500,00, di cui € 150,00 per il mantenimento personale di ed € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia.
La causa – istruita con le produzioni documentali, con l'audizione della figlia minore
3
e con l'escussione di due testi per ciascuna parte – veniva quindi trattenuta in Per_1
decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
___________________
2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che non vi è contestazione tra le parti sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificato il presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto tra le parti e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di una riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Per quanto riguarda le domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente da parte di entrambi i coniugi, le stesse devono essere rigettate.
Si deve evidenziare che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2354/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Dell'Aira, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Glenda Prochilo, CodiceFiscale_2 rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 18/2/2022, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'8/7/2005 in Controparte_1
Palermo, deduceva: che dalla loro unione era nata la figlia , il Persona_1
15/3/2009; che il matrimonio era stato caratterizzato dalla dedizione da parte della ricorrente al ruolo esclusivo di moglie e madre, avendo la stessa deciso di rinunciare a svolgere attività lavorativa per seguire gli spostamenti di servizio del coniuge, in forza presso il Corpo della Guardia di Finanza;
che, tuttavia, dall'aprile 2021, il rapporto coniugale si era incrinato, al punto che il aveva deciso di abbandonare la casa CP_1
coniugale e di trasferirsi in un immobile locato, decisione che aveva incrinato il rapporto tra quest'ultimo e la figlia, la quale aveva continuato a vivere con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via
Caltagirone n. 5 a Carini (PA); l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visita paterno;
di disporre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensile a titolo di mantenimento della ricorrente, nonché la somma mensile complessiva di € 800,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con diverso ricorso, lo stesso chiedeva all'odierno Controparte_1
Tribunale la separazione giudiziale incardinando il giudizio iscritto al n. R.G. 5709/2022, poi riunito al presente. Egli contestava la domanda di addebito, deducendo che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi all'infedeltà della moglie. Si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo il collocamento presso il medesimo e l'assegnazione della casa coniugale, rappresentando la volontà di ristabilire un rapporto con la minore. Chiedeva altresì di disporre a titolo di mantenimento per la figlia un assegno mensile di € 350,00 a Per_1
carico del genitore non collocatario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e l'attribuzione dell'assegno unico in favore del medesimo.
Quanto agli aspetti economici, deduceva di percepire un reddito pari ad € 1.800,00 e di sostenere numerose spese, tra cui il pagamento mensile di metà della rata del mutuo
2
contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 280,75, il canone mensile di € 240,00 per la locazione dell'immobile in cui si era trasferito, la rata mensile di € 300,00 per una cessione del quinto relativa ad un finanziamento di € 13.000,00 richiesto per fronteggiare le spese causate dall'intervenuta separazione di fatto dall'ex coniuge, nonché il contributo volontario che erogava per la figlia, pari ad € 350,00 al mese.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 16/9/2022 ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, dopo un rinvio per verificare la possibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza del 19/12/2022 emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con Persona_1 collocamento presso la madre e disciplina del regime di visita paterno;
assegnazione a della casa coniugale e dell'intero assegno unico per la figlia;
ordine al Parte_1 convenuto di versare la complessiva somma di € 750,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, e di contribuire, nella misura di 2/3 alle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Con istanza di revisione depositata il 28/1/2023, parte resistente chiedeva di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, delle spese straordinarie e dell'assegno unico alle effettive condizioni economiche del medesimo, nonché della moglie, alla luce delle entrate reddituali a quest'ultima riferibili, delle quali lo stesso era venuto a conoscenza. A sostegno dell'istanza, in particolare, il deduceva che la ricorrente percepirebbe la somma di CP_1
€ 1.400,00 a titolo di canone locatizio di due diversi immobili (un villino ed una falegnameria) e gestirebbe una casa vacanze, fonte di ulteriore reddito.
Con ordinanza del 15/5/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
2354-1/2022, il Giudice istruttore, in considerazione della posizione debitoria del CP_1
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022, rideterminava l'assegno di mantenimento, a decorrere dal mese di maggio 2023, nella misura complessiva di €
500,00, di cui € 150,00 per il mantenimento personale di ed € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia.
La causa – istruita con le produzioni documentali, con l'audizione della figlia minore
3
e con l'escussione di due testi per ciascuna parte – veniva quindi trattenuta in Per_1
decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
___________________
2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che non vi è contestazione tra le parti sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificato il presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto tra le parti e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di una riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Per quanto riguarda le domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente da parte di entrambi i coniugi, le stesse devono essere rigettate.
Si deve evidenziare che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza
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