Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/03/2024, n. 492
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Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott. E R, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/1/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al N.R.G. 6809/2023 vertente
TRA
Parte_1
( in persona del legale rapp.te p.t. – P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. J J K, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale , isola B/3
Opponente
E
( ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti D E e G T, elett.te domiciliata presso i rispettivi domicili . Controparte_2
Opposta
Ragioni in fatto e di diritto delle parti e i motivi della decisione
Con atto depositato il 2.11.2023 la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, n. 287/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso il 21.09.203 dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di
Giudice del lavoro.
Parte opponente chiedeva , sulla base di varie argomentazioni, la revoca del decreto ingiuntivo in parola, con il quale il Giudice del lavoro aveva ingiunto alla il pagamento di euro 16.408,00 a titolo di Parte_1
differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall' insorgenza del diritto e spese del procedimento monitorio,
Il decreto ingiuntivo n. 287/2023 era stato emesso sulla base del dispositivo di sentenza n. 1912/2022 reso nel procedimento RG. 6209/2021, con il quale il giudicante aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, dichiarando altresì, per l'effetto, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, e condannando la società opponente al pagamento delle differenze retributive.
si costituiva e resisteva all'opposizione, chiedendone Controparte_1
il rigetto con varie argomentazioni e opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Per quel che concerne la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si osserva ai sensi dell'art. 649 c.p.c, “il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c.”.
Ai fini della configurabilità di una ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare la sussistenza del fumus boni iuris, ovvero la verosimiglianza del diritto dell'opposto, e del periculum in mora ovverosia la probabilità che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento.
Secondo la giurisprudenza di merito, tali prsupposti possono essere ricollegati sia all'ingiusto pregiudizio che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto opposto, sia alla valutazione
"prima facie" della fondatezza, o, comunque, della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione;- che, quindi, la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione, ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;cfr. Trib. Pesaro – Ord. 18.5.2020 del 18.5.2020.
Nel corpo del ricorso depositato dall'opponente non sono indicati i gravi motivi che dovrebbero indurre il giudicante a sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, per cui la richiesta suddetta è da considerarsi inammissibile per carenza dei presupposti.
In secondo luogo, relativamente alla richiesta di sospensione del presente giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. , va rilevato che, secondo il dettato normativo: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Nel caso di specie l'opponente, posto che il credito monitoriamente ingiunto si fondava sul dispositivo di sentenza , e in attesa dell'emissione del relativo provvedimento motivato, chiedeva la sospensione del relativo procedimento ex art. 295 c.p.c..
Nelle more, veniva depositata la motivazione della sentenza, debitamente appellata dall'opponente.
Secondo gli insegnamenti delle SU “La sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”. Cass. 12 maggio
2003, n. 7195;conforme Cass. 27 luglio 2001, n. 10284;Cass., Sez. Un., 6 giugno 2000, n. 408.
Nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Infatti, attesa la pendenza del giudizio di merito in Corte di Appello, le questioni relative alla spettanze dei crediti retributivi sono sottoposte al vaglio del Collegio e le relative richieste in ordine alla sospensione dell'efficacia della sentenza vanno senz'altro formulate in sede di gravame.
Infatti, nel caso di specie l'art. 295 c.p.c. non può trovare applicazione, in quanto le cause collegate non pendono nello stesso grado di giudizio.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “la sospensione necessaria del processo può essere disposta , a norma dell'art. 295 c.p.c., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante con effetto di giudicato all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, , sicché occorra garantire uniformità di giudicati , essendo la decisione del processo principale idonea
a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato” (in tal senso, cfr., tra le altre, Cass. 11458/22).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata, e va confermato il D.I. 287/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott. E R, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/1/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al N.R.G. 6809/2023 vertente
TRA
Parte_1
( in persona del legale rapp.te p.t. – P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. J J K, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale , isola B/3
Opponente
E
( ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti D E e G T, elett.te domiciliata presso i rispettivi domicili . Controparte_2
Opposta
Ragioni in fatto e di diritto delle parti e i motivi della decisione
Con atto depositato il 2.11.2023 la società proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, n. 287/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso il 21.09.203 dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di
Giudice del lavoro.
Parte opponente chiedeva , sulla base di varie argomentazioni, la revoca del decreto ingiuntivo in parola, con il quale il Giudice del lavoro aveva ingiunto alla il pagamento di euro 16.408,00 a titolo di Parte_1
differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall' insorgenza del diritto e spese del procedimento monitorio,
Il decreto ingiuntivo n. 287/2023 era stato emesso sulla base del dispositivo di sentenza n. 1912/2022 reso nel procedimento RG. 6209/2021, con il quale il giudicante aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, dichiarando altresì, per l'effetto, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, e condannando la società opponente al pagamento delle differenze retributive.
si costituiva e resisteva all'opposizione, chiedendone Controparte_1
il rigetto con varie argomentazioni e opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Per quel che concerne la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si osserva ai sensi dell'art. 649 c.p.c, “il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c.”.
Ai fini della configurabilità di una ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare la sussistenza del fumus boni iuris, ovvero la verosimiglianza del diritto dell'opposto, e del periculum in mora ovverosia la probabilità che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento.
Secondo la giurisprudenza di merito, tali prsupposti possono essere ricollegati sia all'ingiusto pregiudizio che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto opposto, sia alla valutazione
"prima facie" della fondatezza, o, comunque, della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione;- che, quindi, la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione, ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;cfr. Trib. Pesaro – Ord. 18.5.2020 del 18.5.2020.
Nel corpo del ricorso depositato dall'opponente non sono indicati i gravi motivi che dovrebbero indurre il giudicante a sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, per cui la richiesta suddetta è da considerarsi inammissibile per carenza dei presupposti.
In secondo luogo, relativamente alla richiesta di sospensione del presente giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. , va rilevato che, secondo il dettato normativo: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Nel caso di specie l'opponente, posto che il credito monitoriamente ingiunto si fondava sul dispositivo di sentenza , e in attesa dell'emissione del relativo provvedimento motivato, chiedeva la sospensione del relativo procedimento ex art. 295 c.p.c..
Nelle more, veniva depositata la motivazione della sentenza, debitamente appellata dall'opponente.
Secondo gli insegnamenti delle SU “La sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”. Cass. 12 maggio
2003, n. 7195;conforme Cass. 27 luglio 2001, n. 10284;Cass., Sez. Un., 6 giugno 2000, n. 408.
Nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Infatti, attesa la pendenza del giudizio di merito in Corte di Appello, le questioni relative alla spettanze dei crediti retributivi sono sottoposte al vaglio del Collegio e le relative richieste in ordine alla sospensione dell'efficacia della sentenza vanno senz'altro formulate in sede di gravame.
Infatti, nel caso di specie l'art. 295 c.p.c. non può trovare applicazione, in quanto le cause collegate non pendono nello stesso grado di giudizio.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “la sospensione necessaria del processo può essere disposta , a norma dell'art. 295 c.p.c., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante con effetto di giudicato all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, , sicché occorra garantire uniformità di giudicati , essendo la decisione del processo principale idonea
a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato” (in tal senso, cfr., tra le altre, Cass. 11458/22).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata, e va confermato il D.I. 287/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
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