Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 294

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 294
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 294
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna (RA) fraz. Massa Castello (RA), Via Fiumicello n. 20, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Viale Randi n. 92 e (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Russi (RA), Via Benedetti n. 15, con il patrocinio dell'avv. KATIA DELLE TASSE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Newton n. 30/A

- RICORRENTI -

e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'omologa del ricorso. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.05.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio, che, da tale Pt_2 unione, era nata a [...] in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 che, ormai da cinque anni, a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti personali, avevano deciso di porre fine alla loro relazione sentimentale e che, a seguito dell'interruzione della convivenza, la minore aveva continuato ad abitare con la madre presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, sita a Ravenna – fraz. Massa Castello (RA), via Fiumicello n. 20, mentre si era trasferito a vivere a Russi Parte_2
(RA), via Benedetti n. 15. Le parti davano quindi atto che era loro intenzione regolamentare compiutamente l'affidamento, i tempi di frequentazione e il mantenimento della minore e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore alle seguenti condizioni:
“1) la minore nata a [...] in data [...], C.F.: residente a [...]C.F._3
Ravenna – fraz. Massa Castello (RA) in Via Fiumicello n. 20, verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori;

2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le Pers decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta;

3) la minore continuerà a essere collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza
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