Trib. Nola, sentenza 18/10/2024, n. 296
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott. Gabriele Rendina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1472/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Laudando Ignazio, dal quale è rappresentata e difesa
e da
nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._2
Laudando Ignazio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e di con ricorso congiunto Parte_1 CP_2 iscritto a ruolo in data 13/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31.10.1981, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Amalfi (al N. 199, Parte II , serie A, anno1981).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( di nato a [...] a Per_1 Pt_2
Cancello il 14.7.1983, maggiorenne autonomo economicamente e Persona_2 nata a [...] il [...] , maggiorenne non autonoma economicamente) le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott. Gabriele Rendina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1472/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Laudando Ignazio, dal quale è rappresentata e difesa
e da
nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._2
Laudando Ignazio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e di con ricorso congiunto Parte_1 CP_2 iscritto a ruolo in data 13/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31.10.1981, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Amalfi (al N. 199, Parte II , serie A, anno1981).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( di nato a [...] a Per_1 Pt_2
Cancello il 14.7.1983, maggiorenne autonomo economicamente e Persona_2 nata a [...] il [...] , maggiorenne non autonoma economicamente) le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva
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