Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 1357

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 1357
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1357
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala, all'esito dell'udienza del 10 dicembre
2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2024 promossa da:

Parte_1 con l'avv.ta BIANZANI LARA, l'avv. MICELI WALTER, l'avv. GANCI FABIO e l'avv. RINALDI
GIOVANNI
RICORRENTE contro
Controparte_1
I dott.ri , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ex art. 417 c.p.c.
[...] CP_6 Controparte_7
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO Cont La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il allegando di aver svolto attività di docenza mediante la stipula di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato e di esser attualmente in servizio presso l'IC. “ di Manerbio. Controparte_9
Cont Ha dedotto la mancata corresponsione da parte del , per le supplenze svolte negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 della cd. “retribuzione professionale docenti” (“RPD”) prevista dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, non essendo né docente di ruolo né assunta in forza di contratti di supplenze annuali
(fino al 31 agosto) ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno), per un importo totale pari ad euro 1.364,15.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del
CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza dei principi di non discriminazione pagina 1 di 4
tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, con condanna del resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 1.364,15. per le CP_1 supplenze espletate negli anni scolastici indicati (per complessivi 240 giorni), oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, Controparte_1 per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione.
Nel merito, ha escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi mentre in punto di quantum ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse indimostrata e, comunque eccessiva (cfr. pagg. 12 memoria).
La domanda è fondata.
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti
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