Trib. Modena, sentenza 28/05/2024, n. 273
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. R D P Presidente
dott.ssa E R Giudice
dott. E B Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1509/2024 VG promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TUGNETTI GRAZIELLA,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TUGNETTI GRAZIELLA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata
il 05/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con
lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti, il 28.01.2014, innanzi al presidente del Tribunale nella
procedura di separazione consensuale n. 8138/2013 definita con decreto di omologa del
Tribunale di Modena del 05.02.2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“2. ABITAZIONE FAMILIARE
L'abitazione familiare, sita in Pavullo nel Frignano (MO) alla via Giacobazzi n. 25, è ora
di esclusiva proprietà della sig.ra e, pertanto alcuna statuizione deve Parte_2
essere stabilita in merito.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. R D P Presidente
dott.ssa E R Giudice
dott. E B Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1509/2024 VG promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TUGNETTI GRAZIELLA,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TUGNETTI GRAZIELLA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata
il 05/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con
lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti, il 28.01.2014, innanzi al presidente del Tribunale nella
procedura di separazione consensuale n. 8138/2013 definita con decreto di omologa del
Tribunale di Modena del 05.02.2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“2. ABITAZIONE FAMILIARE
L'abitazione familiare, sita in Pavullo nel Frignano (MO) alla via Giacobazzi n. 25, è ora
di esclusiva proprietà della sig.ra e, pertanto alcuna statuizione deve Parte_2
essere stabilita in merito.
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