Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 875
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Testo completo
N. R.G. 866/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE L
CAUSA n. r.g. 866/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/11/2024 ad ore 9.31 il Giudice, dott. A M, dà atto che:
Per l'Avv. DE SANTI FRANCESCO e l' avv. CAPALBO ROSSELLA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. BOVA ANNALISA e l' avv. FIORINI FABRIZIO hanno Controparte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
A M
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE L
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
GALLERIA DEL TORNO N. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. DE SANTI FRANCESCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST N. Controparte_1 P.IVA_1
18 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2023, giò dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
01.02.2015 al 03.05.2022 presso la sede di Pavullo nel Frignano, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operatore CAA e tecnico, premettendo di essere stata retribuita esclusivamente per le ore contrattualmente previste, sebbene avvia svolto “numerosissime ore di lavoro straordinario, mai riconosciuto e tantomeno retribuito”, nonché premettendo di non aver percepito il premio, riconosciuto dall'azienda agli addetti all'ufficio di Pavullo, proporzionato al numero di adempimenti di alcune categorie conclusi dall'ufficio, per l'annualità 2021, pari ad 1.606,58 Euro, ha chiesto di: “A)
ACCERTARE le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive lorde pari ad Euro 39.358,60 (oltre ad Euro
3.195,10 per TFR) e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto calcolati sulle ore di lavoro
pagina 2 di 8 effettivamente svolte, o comunque le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in istruttoria o anche secondo equità, B) ACCERTARE che le somme dovute a titolo di
“incentivi”/premi maturati per l'anno 2021 sono pari a 1.606,58 Euro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad Euro
1.606,58 e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto;
C) Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto (anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale, calcolati al tasso moratorio) e rivalutazione monetaria. D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato le note finali ex art. 429
c.p.c., ma poi ne abbia veicolato il contenuto nelle note di trattazione scritta. Si tratta di attività diverse, giacché la disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. è sostitutiva della sola udienza. Per l'effetto, le deduzioni diverse dalla precisazione delle istanze e conclusioni ovvero dalla replica alle deduzioni avversarie contenute nelle note finali, devono ritenersi inammissibili.
Nel merito, quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. n. 14468 del 7/11/2000;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046).
Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE L
CAUSA n. r.g. 866/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/11/2024 ad ore 9.31 il Giudice, dott. A M, dà atto che:
Per l'Avv. DE SANTI FRANCESCO e l' avv. CAPALBO ROSSELLA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. BOVA ANNALISA e l' avv. FIORINI FABRIZIO hanno Controparte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
A M
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE L
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
GALLERIA DEL TORNO N. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. DE SANTI FRANCESCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST N. Controparte_1 P.IVA_1
18 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2023, giò dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
01.02.2015 al 03.05.2022 presso la sede di Pavullo nel Frignano, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operatore CAA e tecnico, premettendo di essere stata retribuita esclusivamente per le ore contrattualmente previste, sebbene avvia svolto “numerosissime ore di lavoro straordinario, mai riconosciuto e tantomeno retribuito”, nonché premettendo di non aver percepito il premio, riconosciuto dall'azienda agli addetti all'ufficio di Pavullo, proporzionato al numero di adempimenti di alcune categorie conclusi dall'ufficio, per l'annualità 2021, pari ad 1.606,58 Euro, ha chiesto di: “A)
ACCERTARE le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive lorde pari ad Euro 39.358,60 (oltre ad Euro
3.195,10 per TFR) e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto calcolati sulle ore di lavoro
pagina 2 di 8 effettivamente svolte, o comunque le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in istruttoria o anche secondo equità, B) ACCERTARE che le somme dovute a titolo di
“incentivi”/premi maturati per l'anno 2021 sono pari a 1.606,58 Euro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad Euro
1.606,58 e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto;
C) Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto (anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale, calcolati al tasso moratorio) e rivalutazione monetaria. D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato le note finali ex art. 429
c.p.c., ma poi ne abbia veicolato il contenuto nelle note di trattazione scritta. Si tratta di attività diverse, giacché la disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. è sostitutiva della sola udienza. Per l'effetto, le deduzioni diverse dalla precisazione delle istanze e conclusioni ovvero dalla replica alle deduzioni avversarie contenute nelle note finali, devono ritenersi inammissibili.
Nel merito, quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. n. 14468 del 7/11/2000;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046).
Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al
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