Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 355
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai SIg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito, Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 3.12.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARRONE TOMMASO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 sino al maggio 2024;
che, dall'unione sono nati i figli il 24 luglio 2017 e il 09 luglio 2020;
che essi Per_1 Per_2 avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli minori.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle seguenti condizioni:
1. “Gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
2. i figli, e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2 secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione e sopra individuata e condotta in locazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le
1
aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. I genitori concordano che il padre possa tenere con sè i figli per un pomeriggio alla settimana, (martedì o giovedì) dalle ore 15,00 alle 20.00 cenando col padre ed a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra
i medesimi, anche via whatsapp e senza preavviso. I minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 21 giorni dopo che Per_2 compirà 6 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 luglio di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di
Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai SIg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito, Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 3.12.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARRONE TOMMASO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 sino al maggio 2024;
che, dall'unione sono nati i figli il 24 luglio 2017 e il 09 luglio 2020;
che essi Per_1 Per_2 avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli minori.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle seguenti condizioni:
1. “Gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
2. i figli, e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2 secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione e sopra individuata e condotta in locazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le
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aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. I genitori concordano che il padre possa tenere con sè i figli per un pomeriggio alla settimana, (martedì o giovedì) dalle ore 15,00 alle 20.00 cenando col padre ed a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra
i medesimi, anche via whatsapp e senza preavviso. I minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 21 giorni dopo che Per_2 compirà 6 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 luglio di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di
Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come
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