Trib. Lecce, sentenza 29/10/2024, n. 3394

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 29/10/2024, n. 3394
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3394
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

N. 5235 2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Eleonora Guido Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al 5235 2023 R.G. promossa
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
D'AMICO ANTONELLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore, legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 22/07/2023, premesso che la Questura Parte_1 di non avrebbe fornito alcun riscontro alla sua richiesta di rilascio del permesso CP_1 di soggiorno, ha chiesto al Tribunale di “ordinare alla Questura di , ex art. 213 CP_1
c.p.c., la produzione della documentazione relativa al procedimento di istanza ex art. 19 comma TUI proposta da accertare e dichiarare in capo al ricorrente la Parte_1 sussistenza dei c.d. motivi umanitari e, cioè, dichiarare sussistere in capo al ricorrente seri motivi di carattere personale, in particolare di natura umanitaria nonché risultanti da obblighi costituzionali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, sesto comma
d.lgs. 286/98 ed art. 11 comma c-ter d.p.r. 394/99, art. 19 comma 1.1 e segg. TUI,

formulazione ante D.L.20/2023, ordinando alla Questura di il rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale in favore di . Parte_1
Il si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza cartolare del 01.10.2024, previa discussione innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
*******
In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in favore del Giudice amministrativo.
Al riguardo va, invero, in primo luogo evidenziato che oggetto del presente giudizio non è la sussistenza o meno del diritto del ricorrente al godimento della protezione speciale, bensì, ancora più a monte, il
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