Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 327
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 327
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3832/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BOVOLENTA CLAUDIA, elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. IERVOLINO MAURO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalla sig.ra
[...]
( ) e dal sig. (codice fiscale: CP_1 C.F._2 Parte_1
) in data 23 maggio 2015 in Adria (RO), trascritto nel Registro degli atti di C.F._1 matrimonio di detto Comune al n.32 parte 2 Serie C Anno 2015;
alle seguenti: CONDIZIONI 1) il figlio , nato il [...] a [...], resta affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre le decisione di maggiore
1
interesse (come la scelta dei medici specialistici, le visite mediche, gli studi scolastici che dovrà intraprendere il figlio, gli istituti scolastici a cui iscrivere il figlio e le attività ricreative) saranno prese di comune accordo tra i due genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni del figlio ,2) Il figlio avrà residenza presso l'abitazione della madre, la Per_1 quale continua, a risiedere presso l'abitazione sita in Adria via Canaletti n.1 di proprietà del proprio padre;
i mobili e gli arredi sono di proprietà comune dei due coniugi e vengono lasciati in uso alla sig.ra in quanto convivente con il figlio;
3) sarà facoltà del sig. di Controparte_1 Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio in qualsiasi momento, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e con quelli lavorativi del padre e della madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e stare con il figlio: - nei fine settimana a settimane alterne, dall'uscita della scuola o dalle ore 8/8,30 del sabato (quando non va a scuola) sino al mattino del lunedì, per essere accompagnato
a scuola dal padre;
- due pomeriggi alla settimana, da accordare di volta in volta con gli impegni di lavoro del sig. e quelli scolastici e ricreativi del figlio, dalla uscita della scuola sino Parte_1
a dopo cena o sino al mattino seguente, per essere riaccompagnato a scuola dal padre;- sette giorni nel periodo delle vacanze Natalizie;
tre in quelle di Pasqua e venti giorni (anche non consecutivi) nel periodo delle vacanze del padre;
- inoltre, il figlio resterà con la madre o con il padre in occasione dei compleanni degli stessi genitori, nonché quelli dei nonni e zii materni o paterni;
- qualora, per qualsiasi ragione, il padre non possa esercitare nelle modalità e nei tempi fissati il diritto di visita a favore
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