Trib. Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 114
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 114
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 8 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1434/2023 R.G. vertente
fra
AP VI c.f. [...]rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza via N. Sole 73, giusta mandato in atti;

RICORRENTE
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio R. Fantini in Roma, come in atti;

RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2023 e ritualmente notificato, UT VI adiva il Giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della GREENXTENSION srl fino al 24.7.2015, data del licenziamento per cessazione attività.
Nel corso del rapporto di lavoro, periodi 1.1.2014-9.6.2014 e 1.1.2015-27.7.2015 veniva collocata in
CIG a zero ore, tuttavia per il primo periodo la domanda di CIGS veniva respinta essendo stata presentata la domanda in ritardo, e per il secondo periodo per aver omesso la ditta di presentare la domanda;
sicchè maturava il diritto della ricorrente alla retribuzione, tant'è che il Tribunale di
Potenza con sentenza 28 del 19.11.2015 dichiarava il fallimento della società e ammetteva il ricorrente allo stato passivo, riconoscendo quindi il diritto alla retribuzione per i periodi suddetti. Per
effetto di tale riconoscimento il ricorrente ha diritto alla contribuzione previdenziale per i periodi in questione, e tuttavia l'INPS ne rigettava la relativa istanza presentata dalla ricorrente in data 6.7.2019.
Ritenendo di aver maturato il diritto a vedersi accreditati i contributi, ai sensi dell'art. 3 DLgs n.
80/1992
, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e/o dichiarazione del diritto all'accredito dei contributi previdenziali per i due periodi in misura di 52 contributi settimanali e per la condanna dell'INPS all'accreditamento degli stessi, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando
l'inammissibilità / il rigetto del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e per infondatezza nel merito, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità del rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della
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