Trib. Trani, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6078/2023 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. NT Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell'INPS
RICORRENTE
E
AN NG AN, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppina Marta de Pinto, presso il cui studio in
Molfetta, alla Piazza Efrem n. 11, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 dicembre 2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 3.08.2023, l'INPS ha agito in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta da GA GE NT con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto a ruolo con r.g.n. 7216/2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto;
che con il suddetto ricorso l'odierno resistente proponeva accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. per accertare il diritto alla pensione di invalidità e/o all'indennità di accompagnamento dal settembre 2011, ovvero dalla sospensione dei pagamenti da parte dell'INPS in quanto non presentatosi alla visita di verifica del 15.10.2010, nonché per accertare che la patologia da cui era affetto rientrasse tra quelle per le quali ai sensi del d.m.
2.08.2007 era esclusa ogni ulteriore visita di controllo;
che nel procedimento per a.t.p. l'INPS si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità e infondatezza del ricorso e reiterando una serie di eccezioni formulate nel precedente giudizio r.g.n.
1955/2021;
che, in particolare, il GA aveva precedentemente proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. r.g.n. 1955/2021, innanzi al
Tribunale di Trani, formulando le medesime domande poi proposte con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e che in quella sede l'INPS aveva eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso per non essere stato preceduto dalla proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.;
che il giudizio si concludeva con sentenza n. 1322/21 che dichiarava la decadenza dall'azione del ricorrente ex art. 42, comma 3, d.l. n. 206/2003;
che avverso la sentenza il GA proponeva appello, evidenziando che non sussistevano i presupposti per la decadenza non essendovi stato alcun formale provvedimento di revoca della prestazione;
che con sentenza n. 1968 del 9.11.2022 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava improcedibile la domanda assegnando termine di giorni 15 per la presentazione dell'istanza di a.t.p.
Ciò posto, ha dedotto: che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è
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improponibile perché erroneamente proposto innanzi al Tribunale di
Trani, laddove avrebbe dovuto essere proposto innanzi alla Corte
d'Appello di Bari, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda;
che in ogni caso il ricorso è inammissibile perché con lettera del 7.07.2010, ricevuta il 20.07.2010, l'INPS aveva chiesto al
GA la trasmissione entro 15 giorni della documentazione in proprio possesso al fine di verificare, senza visita, la posizione ed eventualmente esonerarlo da visite future, avvertendolo che in mancanza di riscontro sarebbe stato convocato a visita;
che, stante
l'inerzia, con missiva del 14.09.2010 ricevuta il 24.09.2010, l'INPS convocava il GA a visita per il 15.10.2020 e che quest'ultimo non si presentava a visita;
che era convocato nuovamente a visita per il giorno 30.10.2012, ma anche in questa occasione non si presentava a visita, con la conseguenza che tale comportamento non collaborativo in violazione dei doveri di buona fede implica l'omesso assolvimento dell'onere probatorio che su di esso gravava. Inoltre, ha dedotto che
l'eventuale accertamento sanitario deve essere limitato al periodo successivo al 28.07.2016, poiché la notifica del ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 1955/2021 è avvenuta in data 28.06.2021, con conseguente prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Infine, ha contestato gli esiti della c.t.u. sia con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario sia con riferimento alla sussistenza.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale, in via gradata dichiari la prescrizione della prestazione nei termini chiariti e comunque l'insussistenza del requisito sanitario;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, GA GE NT ha eccepito
l'infondatezza del ricorso, evidenziando che correttamente il ricorso per
a.t.p. è stato proposto innanzi al Tribunale di Trani, come peraltro evidenziato nell'ordinanza del 13.04.2023, che rigettava le eccezioni preliminari e disponeva procedersi al conferimento dell'incarico. Con riferimento alla mancata presentazione a visita, ha eccepito che il
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ricorrente è affetto da schizofrenia cronica paranoide defettuale, patologia che rientra tra quelle di cui al d.m.
2.08.2007 per le quali sono escluse le visite di controllo e che trasmetteva la documentazione sanitaria richiesta;
quanto alla prescrizione ha eccepito che in ogni caso sono state inviate numerose missive interruttive della prescrizione recanti data 17.09.2012, 6.11.2012, 5.05.2015, 22.05.2018,
28.11.2019.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso e l'omologa dell'accertamento sanitario svolto nel procedimento r.g.n. 7216/2022, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario.
LA DECISIONE
1. In via preliminare va osservato che, in adesione ai principi affermati, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
5338/2014, n. 8533/2015 e n. 22868/2021 – che pongono precisi limiti alla possibilità di impugnare con ricorso straordinario per
Cassazione le pronunce di inammissibilità rese nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. consentendo quindi entro certi limiti la possibilità di fare ciò con un ricorso ordinario -, il ricorso proposto è ammissibile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione del dissenso avverso le risultanze della c.t.u. rese in un procedimento per
a.t.p. e l'introduzione del successivo giudizio di merito anche per ragioni di ordine processuale, come avvenuto nel caso di specie.
2. Ciò posto, in primo luogo va osservato che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. r.g.n. 7216/2022 questo giudice, con ordinanza del 13.04.2023 ha puntualmente motivato in ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa dell'Istituto, ritenendo sussistenti le condizioni affinché si procedesse al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u. nominato.
Più specificamente, deve osservarsi, con riferimento all'eccezione di inammissibilità perché il giudizio per a.t.p. non è stato introdotto innanzi alla Corte d'Appello di Bari che, in realtà, la soluzione
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prospettata dall'Istituto non è condivisibile perché in contrasto con la disciplina dettata dell'art. 445 bis c.p.c. che non sembra consentire la possibilità di proporre l'accertamento tecnico preventivo innanzi alla
Corte d'Appello.
Sul punto, deve in primo luogo premettersi che la sentenza n.
1968/2022 della Corte d'Appello di Bari ha così statuito: “dichiara improcedibile la domanda attorea assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico”.
Ciò sulla base della seguente motivazione che, per comodità espositiva, integralmente si trascrive sul punto: “Si è ritenuta pertanto la non applicabilità del citato art. 42, co. 3, del di. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici in tema di invalidità civile e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. La domanda è tuttavia inammissibile
(rectius improcedibile) sotto un diverso profilo. Ed invero l'INPS ha in questa sede riproposto pure l'eccezione di improcedibilità della domanda – non affrontata dal primo giudice – e quindi delibabile in questa sede senza la necessità di interporre appello incidentale. Recita
l'art. 445 bis cpc invocato dall'Istituto “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi
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