Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.A.C.L. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 367 del R.A.C.L. 2024 promossa da:
, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Silvia Parte_1
Obino, che la rappresenta a difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Giuseppe Nobile, giusta procura speciale come in atti;

RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
contumace;

CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 , attualmente docente a tempo Parte_1
determinato presso la scuola primaria, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
convenuto quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di CP_1
conforme contratto annuale meglio dettagliato in atti (per 24 ore settimanali).
Lamenta in questa sede la illegittima mancata erogazione della somma di 500,00 euro di cui all'art.
1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107
e successivi D.P.C.M. di attuazione, prevista per ciascun anno scolastico al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo.
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Si tratta della c.d. carta elettronica del docente che nel caso specie è stata negata per l'anno scolastico 2023/2024.
Ha quindi chiesto la condanna del al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di euro 500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
A sostegno delle sue doglianze ha richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del 23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016.
Ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato
l'illegittimità della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3
docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Di conseguenza ha sostenuto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce delle statuizioni della CGUE richiamate atti (nella specie l'ordinanza resa dalla VI
Sezione il 18 maggio 2022) concernenti la parità di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva 1999/70/CE, il Tribunale adito è tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
A tale riguardo ha invocato l'operatività nella specie degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del
27 novembre 2007 (poi ribadite dal successivo CCNL del 2018 e del 2023) laddove prevede l'obbligo per l'amministrazione scolastica di fornire al personale docente, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o meno, gli strumenti e le risorse volte a garantirne la formazione durante il periodo di servizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, al pari del personale docente di ruolo, all'accredito del beneficio economico pari a € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2023/2024 nel quale ha lavorato con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30 giugno;

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b) Per l'effetto condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore ad erogare la Carta Docente (carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107) con accredito sulla piattaforma
a favore di della somma pari a complessivi € 500,00 Email_1 Parte_1
in relazione all'anno scolastico 2023/2024 consentendo alla ricorrente l'accesso e la generazione dei buoni di acquisto per l'importo sopra citato.
c) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma
36 della legge 724/1994
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

Il convenuto, pur se ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè è CP_1
stato dichiarato contumace.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, è stata discussa dal difensore ricorrente mediante il richiamo alle rispettive argomentazioni come esposte in atti.
*

1. Osserva il Tribunale che la rivendicazione avanzata dalla concerne un contenzioso ormai Pt_1
ampiamente diffuso in ambito nazionale e che ha trovato per lo più condivisione nella giurisprudenza di merito.

2. Questo giudicante reputa opportuno richiamare, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. la condivisibile motivazione della sentenza n. 776/2023 resa da questa Sezione (est. Carta) ove si legge (fermo il riferimento alla persona dell'odierna ricorrente ed agli anni scolastici dettagliati in ricorso): Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per
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