Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 4994

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 4994
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4994
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di conIGlio del 28/11/2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1559/2024, promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. EFFRETTI RAFFAELLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 08/02/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 per chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e il Controparte_1 mantenimento dei figli (nato il [...]) ed (nato il [...]). Per_1 Per_2

1. Con decreto n. 69/2013 reso da questo Tribunale, su ricorso congiunto delle parti, veniva da ultimo stabilito che:
«1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_3 Persona_4 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;

2) assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla IG , come di seguito meglio specificato, Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo accordo con la IG e Parte_1 comunque: a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera con inclusione del pernottamento, - due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, - durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli tre settimane, anche non consecutive, in periodi che coincideranno con le
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Tribunale Ordinario di Brescia
ferie godute dal che questo comunicherà alla moglie entro il giorno 25 del mese di maggio di ogni anno;
- cinque CP_1 giorni durante le vacanze natalizie, e tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, in periodi tali da consentire al genitore che non ha tenuto con sé il figlio il giorno di Natale di tenerlo il giorno di Pasqua e così ad anni alterni impegnandosi ad alternare Natale e Vigilia di Natale, Capodanno e Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;

4) quale contributo nel mantenimento dei figli, il NO venerà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese con decorrenza da gennaio 2023 la somma mensile di € 500,00 (pari ad € 250,00 per figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT mediante accredito su conto corrente, già noto, della IG.ra . Con Parte_1 decorrenza con la fine della scuola materna di il NO verserà alla IG , a titolo di Per_2 CP_1 Parte_1 contributo nel mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e mediante accredito bancario, la somma mensile di € 700,00 (pari ad € 350,00 per figlio) annualmente rivalutabile con decorrenza dal luglio 2025. Quanto alle spese straordinarie, i genitori dichiarano di aderire al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, con le seguenti eccezioni: a) la retta scolastica della scuola materna per sarà integralmente pagata dal padre già con decorrenza Per_2 dal gennaio 2023, b) eventuali costi di pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter per la custodia della prole minorenne derivante da eIGenze lavorative di entrambi i genitori, saranno ad esclusivo carico del padre, c) le spese sanitarie non convenzionate (ivi incluse visite mediche, oculistiche, dentistiche) saranno ad esclusivo carico del padre e dovranno essere di volta in volta concordate secondo quanto previsto dal Protocollo. Tutte le altre spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori;

5) il NO si impegna a proseguire nel pagamento della somma mensile di € 75,00 per ogni figlio quale Controparte_1 piano di accumulo dallo stesso contratto in favore dei figli;

6) i genitori concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla IG ;
Parte_1
7) ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla cessazione della convivenza more uxorio, la IG
(Cod. Fisc.: ) si obbliga a vendere al NO Parte_1 C.F._1 CP_1
, (Cod. Fisc.: ) che promette di acquistare, la casa familiare Sita in Manerbio
[...] C.F._2
Via T. Olivelli n. 26 identificata catastalmente al CF Comune di Manerbio, Sezione NCT foglio 17, particella 357, subaltemo 6, cat. A7, classe 2, vani 9,
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