Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3804

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3804
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3804
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 7817 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Rausa, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De CP_1 C.F._2
Santis, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con l'8.9.2012 in Minervino di Lecce (LE);
che dalla loro CP_1
Per_ unione erano nati i figli il 24.12.2013 e il 29.12.2016;
che i coniugi avevano fissato, nell'anno Per_2
2015, la residenza coniugale in Vaste di Poggiardo, in un'abitazione di proprietà esclusiva del convenuto, ma i cui lavori di ristrutturazione erano stati a carico di entrambe le parti;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella riportata in ricorso e che, a partire dall'anno 2021, il convenuto si era trasferito nel Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, mentre la ricorrente era rimasta a vivere nella casa coniugale insieme ai figli;
che, successivamente, la ricorrente aveva comunicato al marito di essere pronta a trasferirsi insieme ai figli nel luogo di lavoro di questo, ma che, poco prima del trasferimento, il
convenuto aveva comunicato alla moglie di non provare più gli stessi sentimenti;
che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, la cui sottoscrizione era stata fissata per la data del 24.11.2023, ma che il aveva cambiato improvvisamente idea, ponendo nel nulla l'accordo CP_1 raggiunto;
che il clima d'incertezza e confusione creatosi tra le mura domestiche aveva fortemente pregiudicato la serenità della moglie e dei figli;
che, pertanto, malgrado i tentativi di ricostruzione dell'unione affettiva tra le parti, la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso. si è costituito, con comparsa depositata il 20.1.2024, aderendo alla declaratoria CP_1 richiesta dalla ricorrente ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste e deducendo: che dall'abitazione familiare, realizzata su un fondo di proprietà del padre del convenuto e pervenuto allo stesso in donazione, si potevano ricavare
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