Trib. Milano, sentenza 04/01/2025, n. 49
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Testo completo
N. 1821/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. MA TT Ricci Relatore dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1821/2020 R.G. promossa da:
FALLIMENTO 4/15 AM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F.
05899300965), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MORONI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA ZAPPELLINI, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PAOLO MORONI
PARTE ATTRICE
contro
DA FI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VALERIO
PICCOLO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in CORSO
CONCORDIA, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. VALERIO PICCOLO
BE LG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARCELLO STANZIONE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
G. PUCCINI, 4 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MARCELLO STANZIONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore FALLIMENTO 4/15 AM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
< merito, respinte tutte le eccezioni, domande, istanze e difese dei convenuti DA FI e
BE LG:
pagina 1 di 19
A.) con riferimento al convenuto DA FI:
a.1.) accertare e dichiarare il ruolo di DA FI di Amministratore di fatto della Risanamento Srl dal 12.03.2013 sino alla dichiarazione del fallimento, periodo nel quale la società ha proseguito nell'attività sociale;
a.2.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, le responsabilità del sig. DA FI, in qualità di
Amministratore, anche di fatto, della Risanamento Srl, anche nel periodo successivo al 12.03.2013, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e da statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
B.) con riferimento al convenuto BE LG: b.1.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, la responsabilità del sig. BE LG, in qualità di Liquidatore della Risanamento Srl in liquidazione e/o quale legale rappresentante e amministratore della società che ha proseguito nell'attività sociale sino al fallimento, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e dallo statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
C.) con riferimento ad entrambi i convenuti: c.1.) accertare e dichiarare i danni subiti dalla Risanamento Srl, anche nella fase della prosecuzione di fatto nell'attività sociale e/o nella fase di liquidazione, e dai creditori sociali a causa delle accertate responsabilità dei convenuti DA FI ed BE LG, quantificandoli:
- per DA FI nell'importo di Euro 1.563.881,42, oltre agli interessi passivi sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
- per BE LG nell'importo di Euro 567.538,76, oltre agli interessi passivi sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
o, comunque, nella diversa misura accertata in corso di causa o secondo equità con riferimento alle singole responsabilità accertate a carico dei convenuti e secondo il criterio di determinazione da applicare;
c.2.) condannare DA FI e BE LG, eventualmente anche in via tra loro solidale per le voci di danno e con riferimento ai periodi delle accertate responsabilità, a risarcire al FALLIMENTO AM Srl in liquidazione tutti i danni derivati dagli inadempimenti agli stessi imputabili e come sopra quantificati, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo;
c.3.) condannare DA FI e BE LG a rifondere al FALLIMENTO
AM Srl in liquidazione le spese non imponibili e imponibili, anche per rimborso forfetario, e il compenso professionale del presente giudizio, oltre agli oneri di legge.>>.
< proprie istanze formulate in atti):
A.) chiede che - occorrendo - sia ammessa prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro inventari della Risanamento Srl è alla data del 31.12.2008 (doc. 18)”;
2.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro cespiti della Risanamento Srl è dell'anno 2013 e riporta beni materiali ed immateriali per un costo storico di Euro 111.739,60 ed un valore netto contabile di Euro 1.488,94 (doc. 19)”
pagina 2 di 19
3.) “vero che la documentazione sociale consegnata al Curatore del LL Risanamento Srl in liquidazione è quella elencata nella lettera 03.02.2015 di RT TI (doc. 20)”
4.) “vero che il Libro verbali assemblee della Risanamento Srl è stato compilato sino a pagina 26 e che l'ultima delibera iscritta è quella in data 19.03.2011 (doc. 21)”
5.) “vero che il sig. DE NA ha gestito e diretto l'attività aziendale e l'organizzazione del lavoro della Risanamento Srl, anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
6.) “vero che gli ordini e le direttive della Risanamento Srl per lo svolgimento delle mansioni lavorative erano impartite ai dipendenti dal sig. DE NA anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
7.) “vero che DE NA era l'unica persona con poteri di firma sul conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Risanamento Srl presso l'Ufficio Postale di Gallarate (cfr.: docc. 9-13)” 8.) “vero che DE NA era l'unica persona che poteva operare e che ha operato sul conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Risanamento Srl presso l'Ufficio Postale di Gallarate”. e, in dettaglio, si chiede:
- l'interrogatorio formale del convenuto NA DE sui capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8;
- l'interrogatorio formale del convenuto TI RT sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 4;
- l'escussione del teste SI SA presso Poste Italiane Spa Ufficio di Gallarate via Vespucci n. 9 sui capitoli nn. 7 e 8. B.) chiede altresì che - sempre occorrendo - sia ammessa CTU per accertare:
- l'importo delle somme distratte alla società;
- i beni sottratti alla società ed il relativo valore;
- l'importo dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum.
Il FALLIMENTO AM Srl in liquidazione contesta le istanze istruttorie dei convenuti e si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi dedotti nella propria memoria ex art. 183, n. 3), cpc.>>.
Per il convenuto DA FI
IA al Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie, così decidere: 1) RIGETTARE in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non dimostrate.
2) Condannare il fallimento attore alle spese di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi le prove orali dedotte con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 con i testi ivi indicati.
Per il convenuto BE LG
IA al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande dell'attrice nei confronti del convenuto RT TI, perché infondate in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva anche di produrre documentazione e di richiedere C.T.U. all'esito delle prove orali, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, anche per rimborso forfetario.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il LL della s.r.l. AM IN
LIQUIDAZIONE, società
➢ costituita il 12 ottobre 2007,
➢ avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività di organizzazione e gestione di centri di estetica, abbronzatura e massaggi,
➢ con capitale sociale pari ad euro 10.000 - di cui versati euro 2.500 - e compagine sociale composta da due soci: IE NN AM con una partecipazione pari all'1% del capitale sociale e DA TE pari al 99% del capitale sociale,
➢ dichiarata fallita in data 21 gennaio 2015 con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di
Busto Arsizio,
ha svolto azione di responsabilità ex art.146 l.f. nei confronti di:
a. DE FI, quale amministratore unico dal 14 dicembre 2007 al 4 marzo 2013
(data della messa in liquidazione) e successivamente amministratore di fatto sino al fallimento;
b. RT LG, quale liquidatore dal 4 marzo 2013 sino alla dichiarazione di fallimento;
addebitando loro, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti condotte di mala gestio:
1. omessa redazione e omesso deposito dei bilanci a far tempo dall'esercizio al 31 dicembre 2010;
2. omessa tenuta e/o conservazione dei libri sociali e delle scritture contabili e della documentazione sociale;
3. omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2009 in avanti;
4. omesso rilevamento della perdita del capitale sociale - perdita avvenuta, secondo il
LL attore, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 - e omesso ricorso a una procedura concorsuale;
5. omessa richiesta versamento capitale sociale;
6. prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale;
7. atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali;
8. violazione della par condicio creditorum;
quantificando il pregiudizio derivato alla società e ai creditori per le condotte di cui sopra,
- in via principale, in applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare stante l'assenza di contabilità sociale a far data dall'esercizio 2010, in complessivi euro 1.563.881,42, di cui è chiamato a rispondere per intero DE
FI, in solido con RT LG per la minor somma di euro 269.942,67;
pagina 4 di 19
- in via subordinata, a fronte della sommatoria delle singole voci di danno, in complessivi euro 1.204.788,63, di cui è chiamato a rispondere per intero DE
FI, in solido con RT LG per la minor somma di euro 567.538,76.
I convenuti si sono costituiti a ridosso della prima udienza di comparizione delle parti negando qualsivoglia tipo di responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
˃ il fallimento attore ha
- eccepito la mancata puntuale contestazione da parte dei convenuti degli addebiti loro mossi dalla curatela fallimentare;
- contestato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. MA TT Ricci Relatore dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1821/2020 R.G. promossa da:
FALLIMENTO 4/15 AM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F.
05899300965), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MORONI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA ZAPPELLINI, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PAOLO MORONI
PARTE ATTRICE
contro
DA FI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VALERIO
PICCOLO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in CORSO
CONCORDIA, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. VALERIO PICCOLO
BE LG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARCELLO STANZIONE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
G. PUCCINI, 4 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MARCELLO STANZIONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore FALLIMENTO 4/15 AM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
< merito, respinte tutte le eccezioni, domande, istanze e difese dei convenuti DA FI e
BE LG:
pagina 1 di 19
A.) con riferimento al convenuto DA FI:
a.1.) accertare e dichiarare il ruolo di DA FI di Amministratore di fatto della Risanamento Srl dal 12.03.2013 sino alla dichiarazione del fallimento, periodo nel quale la società ha proseguito nell'attività sociale;
a.2.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, le responsabilità del sig. DA FI, in qualità di
Amministratore, anche di fatto, della Risanamento Srl, anche nel periodo successivo al 12.03.2013, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e da statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
B.) con riferimento al convenuto BE LG: b.1.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, la responsabilità del sig. BE LG, in qualità di Liquidatore della Risanamento Srl in liquidazione e/o quale legale rappresentante e amministratore della società che ha proseguito nell'attività sociale sino al fallimento, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e dallo statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
C.) con riferimento ad entrambi i convenuti: c.1.) accertare e dichiarare i danni subiti dalla Risanamento Srl, anche nella fase della prosecuzione di fatto nell'attività sociale e/o nella fase di liquidazione, e dai creditori sociali a causa delle accertate responsabilità dei convenuti DA FI ed BE LG, quantificandoli:
- per DA FI nell'importo di Euro 1.563.881,42, oltre agli interessi passivi sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
- per BE LG nell'importo di Euro 567.538,76, oltre agli interessi passivi sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
o, comunque, nella diversa misura accertata in corso di causa o secondo equità con riferimento alle singole responsabilità accertate a carico dei convenuti e secondo il criterio di determinazione da applicare;
c.2.) condannare DA FI e BE LG, eventualmente anche in via tra loro solidale per le voci di danno e con riferimento ai periodi delle accertate responsabilità, a risarcire al FALLIMENTO AM Srl in liquidazione tutti i danni derivati dagli inadempimenti agli stessi imputabili e come sopra quantificati, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo;
c.3.) condannare DA FI e BE LG a rifondere al FALLIMENTO
AM Srl in liquidazione le spese non imponibili e imponibili, anche per rimborso forfetario, e il compenso professionale del presente giudizio, oltre agli oneri di legge.>>.
< proprie istanze formulate in atti):
A.) chiede che - occorrendo - sia ammessa prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro inventari della Risanamento Srl è alla data del 31.12.2008 (doc. 18)”;
2.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro cespiti della Risanamento Srl è dell'anno 2013 e riporta beni materiali ed immateriali per un costo storico di Euro 111.739,60 ed un valore netto contabile di Euro 1.488,94 (doc. 19)”
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3.) “vero che la documentazione sociale consegnata al Curatore del LL Risanamento Srl in liquidazione è quella elencata nella lettera 03.02.2015 di RT TI (doc. 20)”
4.) “vero che il Libro verbali assemblee della Risanamento Srl è stato compilato sino a pagina 26 e che l'ultima delibera iscritta è quella in data 19.03.2011 (doc. 21)”
5.) “vero che il sig. DE NA ha gestito e diretto l'attività aziendale e l'organizzazione del lavoro della Risanamento Srl, anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
6.) “vero che gli ordini e le direttive della Risanamento Srl per lo svolgimento delle mansioni lavorative erano impartite ai dipendenti dal sig. DE NA anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
7.) “vero che DE NA era l'unica persona con poteri di firma sul conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Risanamento Srl presso l'Ufficio Postale di Gallarate (cfr.: docc. 9-13)” 8.) “vero che DE NA era l'unica persona che poteva operare e che ha operato sul conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Risanamento Srl presso l'Ufficio Postale di Gallarate”. e, in dettaglio, si chiede:
- l'interrogatorio formale del convenuto NA DE sui capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8;
- l'interrogatorio formale del convenuto TI RT sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 4;
- l'escussione del teste SI SA presso Poste Italiane Spa Ufficio di Gallarate via Vespucci n. 9 sui capitoli nn. 7 e 8. B.) chiede altresì che - sempre occorrendo - sia ammessa CTU per accertare:
- l'importo delle somme distratte alla società;
- i beni sottratti alla società ed il relativo valore;
- l'importo dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum.
Il FALLIMENTO AM Srl in liquidazione contesta le istanze istruttorie dei convenuti e si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi dedotti nella propria memoria ex art. 183, n. 3), cpc.>>.
Per il convenuto DA FI
IA al Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie, così decidere: 1) RIGETTARE in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non dimostrate.
2) Condannare il fallimento attore alle spese di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi le prove orali dedotte con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 con i testi ivi indicati.
Per il convenuto BE LG
IA al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande dell'attrice nei confronti del convenuto RT TI, perché infondate in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva anche di produrre documentazione e di richiedere C.T.U. all'esito delle prove orali, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, anche per rimborso forfetario.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il LL della s.r.l. AM IN
LIQUIDAZIONE, società
➢ costituita il 12 ottobre 2007,
➢ avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività di organizzazione e gestione di centri di estetica, abbronzatura e massaggi,
➢ con capitale sociale pari ad euro 10.000 - di cui versati euro 2.500 - e compagine sociale composta da due soci: IE NN AM con una partecipazione pari all'1% del capitale sociale e DA TE pari al 99% del capitale sociale,
➢ dichiarata fallita in data 21 gennaio 2015 con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di
Busto Arsizio,
ha svolto azione di responsabilità ex art.146 l.f. nei confronti di:
a. DE FI, quale amministratore unico dal 14 dicembre 2007 al 4 marzo 2013
(data della messa in liquidazione) e successivamente amministratore di fatto sino al fallimento;
b. RT LG, quale liquidatore dal 4 marzo 2013 sino alla dichiarazione di fallimento;
addebitando loro, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti condotte di mala gestio:
1. omessa redazione e omesso deposito dei bilanci a far tempo dall'esercizio al 31 dicembre 2010;
2. omessa tenuta e/o conservazione dei libri sociali e delle scritture contabili e della documentazione sociale;
3. omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2009 in avanti;
4. omesso rilevamento della perdita del capitale sociale - perdita avvenuta, secondo il
LL attore, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 - e omesso ricorso a una procedura concorsuale;
5. omessa richiesta versamento capitale sociale;
6. prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale;
7. atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali;
8. violazione della par condicio creditorum;
quantificando il pregiudizio derivato alla società e ai creditori per le condotte di cui sopra,
- in via principale, in applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare stante l'assenza di contabilità sociale a far data dall'esercizio 2010, in complessivi euro 1.563.881,42, di cui è chiamato a rispondere per intero DE
FI, in solido con RT LG per la minor somma di euro 269.942,67;
pagina 4 di 19
- in via subordinata, a fronte della sommatoria delle singole voci di danno, in complessivi euro 1.204.788,63, di cui è chiamato a rispondere per intero DE
FI, in solido con RT LG per la minor somma di euro 567.538,76.
I convenuti si sono costituiti a ridosso della prima udienza di comparizione delle parti negando qualsivoglia tipo di responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
˃ il fallimento attore ha
- eccepito la mancata puntuale contestazione da parte dei convenuti degli addebiti loro mossi dalla curatela fallimentare;
- contestato
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