Trib. Taranto, sentenza 17/09/2024, n. 2310

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 17/09/2024, n. 2310
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2310
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

R.G. n. 4954-2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4954-2021 promossa da:
EO AL e MA RI NZ – rappresentati e difesi dall'avv. Gianfredi Perrucci;

Contro
MBCREDIT SOLUTIONS SPA - rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Rossi;

Oggetto: Mutuo;

LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA
La MBCREDIT SOLUTIONS SPA, con ricorso monitorio del marzo 2021, affermava che in data
4.10.2006, la signora MA RI NZ e il signor EO AL, quest'ultimo in qualità di coobbligato, stipulavano un contratto di finanziamento - n. 011886490.9 - con l'allora Agos S.p.A.
(oggi MBCredit Solutions S.p.A.), apponendo regolare doppia sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c. (doc. 11 del fascicolo monitorio).
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Dopo un primo tempo di regolare pagamento delle rate, la signora NZ iniziava ad accumulare insoluti negli addebiti a mezzo RID, risultando così inadempiente, e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine accordatole.
Nelle more, il credito originariamente vantato da Agos S.p.A. veniva ceduto ex art. 1260 ss. c.c. a
Rubidio SPV s.r.l. e, da questa, a Banca IFIS S.p.A. (poi IFIS NPL S.p.A.), ed i signori NZ e
AL venivano tempestivamente informati di detto passaggio di titolarità con lettere raccomandate del 30.11.2015 (doc. 5 e 6 fasc. mon. sub doc. 2), senza sollevare alcuna contestazione in merito.
IFIS NPL S.p.A. stipulava con la società ricorrente, in data 11.10.2018, un contratto di cessione di crediti pro soluto, tra i quali rientrava anche il credito dedotto qui fatto valere.
Anche di questo contratto di cessione veniva data notizia ai signori NZ e AL con lettere raccomandate del 15.12.2020 (docc. 9 e 10 fasc. mon.), regolarmente ricevute da entrambi, a mezzo delle quali veniva altresì intimato il pagamento della somma dovuta all'epoca, comprensiva di rate scadute impagate e relativi interessi di mora, capitale residuo e spese.
Essendo riuscito vano il tentativo di ottenere il pagamento in via bonaria, la ricorrente chiedeva che fosse ingiunto il pagamento della somma dovuta, oltre interessi.
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1162/2021 - R.G. 3313/2021, emesso dal Tribunale di
Taranto in data 1-3.6.2021 e ritualmente notificato al signor EO AL in data 22.6.2021 e alla signora MA RI NZ in data 30.6.2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 6.248,83, oltre interessi legali dal 01/07/2018 al saldo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Gli opponenti proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo, eccepivano il difetto di legittimazione attiva della ricorrente poiché dalle evocate plurime cessioni in blocco non era comprovato che vi fosse rientrato anche quello dedotto in giudizio.
Eccepiva anche il difetto di legittimazione passiva del coobbligato, signor AL, per assenza di causa non risultando né debitore principale, né garante;
in subordine in caso di ricorrenza di obbligazione fideiussoria ne eccepiva l'estinzione ai sensi dell'art. 1957, per non essere stata intrapresa azione nei suoi confronti nel termine perentorio di sei mesi.
L'indicazione difforme di un TAEG rispetto a quello applicato, in quanto non erano nel primo incluse spese comunque sostenute dal consumatore.
Sul punto l'articolo 124 T.U.B., nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs.
n. 141/2010 prevedeva (comma 1) che “ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117,
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commi 1 e 3” – che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della forma scritta “ad substantiam” per i contratti bancari e la nullità relativa degli stessi in caso di inosservanza del requisito formale - ed al secondo comma, lettera c), sanciva l'obbligo per i contratti di credito al consumo di indicare il
T.A.E.G.;
inoltre il comma 5 della suddetta norma prevedeva che “Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che anche l'art. 124 TUB, nella formulazione ante riforma, preveda un'ipotesi la nullità parziale del contratto di credito al consumo con operatività del meccanismo di sostituzione con il tasso “B.O.T.” (cfr. A.B.F. Collegio di Coordinamento dell'8/11/2018).
Gli opponenti lamentavano poi l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. a causa dell'applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.
Contestavano infine la ricorrenza di idonea prova scritta del credito, anche perché il testo contrattuale prodotto risultava illeggibile.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o quantomeno per il ricalcolo tramite CTU del
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