Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2024
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero :
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

R.G. n. 148/2021
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — a seguito dello scambio di note scritte disposto ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.02.2024
— la seguente
ORDINANZA (ex art. 702-ter c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
D'AT NI, cod. fisc. [...], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società I.CO.FA.D. S.r.l., cod. fisc. e p.iva
06344330821, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Galioto
Pietro e Galioto Maurizio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

– parte ricorrente–
CONTRO
GR RO, cod.fisc. [...], nato a [...]
l'8.02.1961 e GR IO EN, cod.fisc. [...], nato a
Roma (RM) l'1.03.1968, nella qualità di eredi di BA DA (cod. fisc.
[...], deceduta in Terracina (RM) il 24.02.2020), elettivamente
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Spoletini Lello e SAtini Matteo, che li
rappresentano e difendono giusta procura in atti;

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R.G. n. 148/2021
– parte resistente –
E NEI CONFRONTI DI
NI S.p.a., cod. fisc. e p.iva 00348170101, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta
procura in atti, dagli Avv.ti. Piazza Nicola e Piazza Stefania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Merlino Claudio;

terza chiamata –

Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
29.02.2024.
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 19.01.2021, l'odierno ricorrente ha
dedotto che: (i) a seguito di sentenza passata in giudicato (v. sentenza del Tribunale
di Termini Imerese n. 1034/2018, pubblicata il 21.08.2018, agli atti), aveva
proceduto all'offerta reale della somma di euro 22.057,20, dovuta a BA DA a
titolo di conguaglio (previa detrazione delle spese di lite, liquidate nella predetta
sentenza e poste a carico della BA);
(ii) l'ufficiale giudiziario — munito di
assegno circolare non trasferibile di euro 22.057,20, emesso in data 1.04.2019 dalla
AN NT SA PA (numero 3305190262-10) e intestato alla creditrice DA
BA — si era recato presso la residenza della BA in Roma (via Natale del
Grande n. 21, come risultante da certificato di residenza consegnato all'ufficiale
giudiziario procedente), la quale, tuttavia, non era presente in loco, come si evince
dal verbale del 7.05.2019 (all. 2);
(iii) a seguito del decesso della BA (avvenuto
il 24.02.2020, v. all. 3) e in considerazione del mancato ritiro dell'assegno, aveva
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chiesto di eseguire il deposito della somma offerta a norma dell'art. 1210 c.c.,
notificando in data 24.08.2020 il preavviso di deposito agli eredi collettivamente ed
impersonalmente presso l'ultima residenza della defunta (all. 4);
(iv) il 25.09.2020
l'ufficiale giudiziario ha depositato presso l'Agenzia NI di via Lepanto n. 4
in Roma la somma di euro 22.112,64, versata sul conto COAP n. 2018/31326/169,
intestato agli eredi di BA DA e a disposizione degli aventi diritto (all. 5).
Ciò chiarito, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la validità dell'offerta reale anzidetta
e, per l'effetto, di essere liberato dall'obbligazione derivante dalla sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 1034/2018, con la conseguente cancellazione dell'ipoteca eseguita in data 13.05.2019 ai numeri 19725-2331, e con condanna dei
convenuti al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di offerta reale,
nonché al risarcimento dei danni cagionati per la mancata collaborazione degli
stessi, il tutto con il favore delle spese di lite, e con condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2021 si sono
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