Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 204
Sentenza
16 febbraio 2025
Sentenza
16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 3134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSON GIUSEPPE, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLON STEFANO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“A) revocare, a far data da febbraio 2023, l'assegno di mantenimento mensile pari ad €
250,00 a carico di e a favore di essendo divenuto Parte_2 Testimone_1 quest'ultimo economicamente indipendente;
B) nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
C) le parti dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro con il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in Chioggia (Ve), Rione San Giacomo 991 censito al
NCEU del Comune di Chioggia (Ve), al foglio n. 22 part. 2182, cat. A/3, 4 vani, rendita
278,89 acquistato dai coniugi con atto di compravendita del 22.09.2003 rep. n. 128273 e racc. n. 10003, notaio di Chioggia, registrato a Chioggia (Ve), il Persona_1
25.09.2003 al n. 1342 serie 1T da parte di a favore di la Parte_2 Parte_1
quale da atto di aver ricevuto il trasferimento della predetta quota di immobile quale somma una tantum, e rinuncia a qualsiasi altra pretesa, anche futura, di carattere economico nei confronti di in particolare al versamento mensile da parte di quest'ultimo Parte_2 di un assegno divorzile;
D) il sig. , secondo gli accordi assunti in sede di separazione, nonostante il Parte_2 trasferimento della sua quota di proprietà dell'immobile di cui alla lettera C), continuerà a farsi