Trib. Arezzo, sentenza 09/01/2025, n. 12
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Testo completo
R.G. 747/2024
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in
funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 747/2024, avverso la sentenza n. 482/2023 del Giudice di Pace
di Arezzo, pubblicata in data 17.10.2023, a definizione del procedimento civile n. 1842/2023 RG
promosso da
ZO SP S.R.L. (P.I. 05099240656) e ML ID (C.F. [...]) con
l'Avv. Alessandro Ruggiero
– APPELLANTI–
Contro
Prefettura – U.T.G. di Arezzo (C.F. 80010180513), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze
-APPELLATA -
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di appello
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, AN RT e OU ID hanno convenuto in appello la Prefettura
di Arezzo-Ufficio Territoriale del Governo, chiedendo la riforma della sentenza n. 482/2023 del
Giudice di Pace di Arezzo pubblicata il 17.10.2023 a definizione del procedimento inter partes n.
1842/2023 RG, che aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 8702/2023 DEP/Area III del 31.05.2023
emessa dalla Prefettura nei confronti degli odierni appellanti.
Giova sinteticamente ripercorrere la vicenda.
In data 27.10.2022, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo fermava e controllava, al
km 358 della A/1, il complesso veicolare formato dal trattore stradale targato ET740NX e dal
2 semirimorchio XA847LP, condotto da OU ID, il quale circolava alla guida del suddetto
complesso veicolare munito di tachigrafo analogico (marca Siemens VDO modello 1324 numero di
matricola 01180928) non rispondente alle prescrizioni tecniche e metriche eurounitarie.
Pertanto, con il verbale UFF1009021 del 27.10.2022 veniva contestata al conducente, come trasgressore,
e alla società AN RT, quale coobbligata in solido, la violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS.
Contestualmente con il verbale UFF1009023 del 27.10.2022 veniva irrogata autonoma sanzione al
titolare della licenza/autorizzazione di trasporto (sempre la AN RT) ex art. 179 co. 3 CdS.
Il primo verbale era consegnato a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e
notificato a AN RT con racc. A.G. spedita l'11.01.2023 e ricevuta il 30.01.2023. Il secondo
verbale, invece, veniva notificato alla società tramite pec del 5.12.2022.
La società AN RT S.R.L. e OU ID, in data 28.12.2022, proponevano ricorso ex art.
203 CdS. La Marzo RT, a fronte della notifica del verbale UFF1009021, depositava un nuovo
ricorso il 27.3.2023, contestando la tardività della notifica.
La Prefettura respingeva i ricorsi, emettendo contestualmente una unica ordinanza-ingiunzione (Fasc.
n. 8702/2022 DEP Area III - Prot. uscita n. 35254 del 31.05.2023) notificata in pari data tramite P.E.C.
alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al ML atto ricevuto in data 8/6/2023.;
veniva
ingiunto il pagamento: i) della somma di € 1732,00 agli odierni appellanti in solido;
ii) della somma di
€ 1662,00 alla sola AN RT.
AN RT S.R.L. e OU ID proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-
ingiunzione adottata oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo
accertatore (2.11.2022);
ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa
non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la Prefettura non aveva disposto alcun
accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
iv. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la Prefettura di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in
diritto.
In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanza-ingiunzione (il
3 ricorso è stato ricevuto dal Prefetto in data 28.12.2022 e l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il
31.5.2023;
peraltro il termine doveva ritenersi sospeso dal 27.4.22 – data di trasmissione dell'invito a
comparire per l'audizione – al 18.5.2023 – data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva);
ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né
erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso
richiedendo all'organo accertatore di
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in
funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. R.G. 747/2024, avverso la sentenza n. 482/2023 del Giudice di Pace
di Arezzo, pubblicata in data 17.10.2023, a definizione del procedimento civile n. 1842/2023 RG
promosso da
ZO SP S.R.L. (P.I. 05099240656) e ML ID (C.F. [...]) con
l'Avv. Alessandro Ruggiero
– APPELLANTI–
Contro
Prefettura – U.T.G. di Arezzo (C.F. 80010180513), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze
-APPELLATA -
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di appello
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, AN RT e OU ID hanno convenuto in appello la Prefettura
di Arezzo-Ufficio Territoriale del Governo, chiedendo la riforma della sentenza n. 482/2023 del
Giudice di Pace di Arezzo pubblicata il 17.10.2023 a definizione del procedimento inter partes n.
1842/2023 RG, che aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 8702/2023 DEP/Area III del 31.05.2023
emessa dalla Prefettura nei confronti degli odierni appellanti.
Giova sinteticamente ripercorrere la vicenda.
In data 27.10.2022, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo fermava e controllava, al
km 358 della A/1, il complesso veicolare formato dal trattore stradale targato ET740NX e dal
2 semirimorchio XA847LP, condotto da OU ID, il quale circolava alla guida del suddetto
complesso veicolare munito di tachigrafo analogico (marca Siemens VDO modello 1324 numero di
matricola 01180928) non rispondente alle prescrizioni tecniche e metriche eurounitarie.
Pertanto, con il verbale UFF1009021 del 27.10.2022 veniva contestata al conducente, come trasgressore,
e alla società AN RT, quale coobbligata in solido, la violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS.
Contestualmente con il verbale UFF1009023 del 27.10.2022 veniva irrogata autonoma sanzione al
titolare della licenza/autorizzazione di trasporto (sempre la AN RT) ex art. 179 co. 3 CdS.
Il primo verbale era consegnato a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e
notificato a AN RT con racc. A.G. spedita l'11.01.2023 e ricevuta il 30.01.2023. Il secondo
verbale, invece, veniva notificato alla società tramite pec del 5.12.2022.
La società AN RT S.R.L. e OU ID, in data 28.12.2022, proponevano ricorso ex art.
203 CdS. La Marzo RT, a fronte della notifica del verbale UFF1009021, depositava un nuovo
ricorso il 27.3.2023, contestando la tardività della notifica.
La Prefettura respingeva i ricorsi, emettendo contestualmente una unica ordinanza-ingiunzione (Fasc.
n. 8702/2022 DEP Area III - Prot. uscita n. 35254 del 31.05.2023) notificata in pari data tramite P.E.C.
alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al ML atto ricevuto in data 8/6/2023.;
veniva
ingiunto il pagamento: i) della somma di € 1732,00 agli odierni appellanti in solido;
ii) della somma di
€ 1662,00 alla sola AN RT.
AN RT S.R.L. e OU ID proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-
ingiunzione adottata oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo
accertatore (2.11.2022);
ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa
non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la Prefettura non aveva disposto alcun
accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
iv. illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la Prefettura di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in
diritto.
In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanza-ingiunzione (il
3 ricorso è stato ricevuto dal Prefetto in data 28.12.2022 e l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il
31.5.2023;
peraltro il termine doveva ritenersi sospeso dal 27.4.22 – data di trasmissione dell'invito a
comparire per l'audizione – al 18.5.2023 – data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva);
ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né
erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso
richiedendo all'organo accertatore di
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