Trib. Rieti, sentenza 21/11/2024, n. 197
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Testo completo
N. R.G. 1345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A M, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. D N del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b –
00187 Roma;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. G A, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale C. Verani n. 7;
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato (v. documento n. 1 allegato al ricorso), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come da contratti ritualmente prodotti, per gli anni scolastici 2019/20;
2020/21;
2021/22.
Tanto premesso, la ricorrente lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_4
elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la
2
stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_6
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
3 spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_8
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A M, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. D N del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b –
00187 Roma;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. G A, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale C. Verani n. 7;
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato (v. documento n. 1 allegato al ricorso), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come da contratti ritualmente prodotti, per gli anni scolastici 2019/20;
2020/21;
2021/22.
Tanto premesso, la ricorrente lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_4
elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la
2
stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_6
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
3 spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_8
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
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