Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 25
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Testo completo
R.G. n. 4707 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707 /2018 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (P.I. 13756881002), in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
FI GE (C.F. [...]) Parte appellata non costituita
PREFETTURA DI COSENZA in persona del Prefetto pro tempore Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., FI GE proponeva azione di accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110061003217 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità degli interessi indicati nell'estratto;
con vittoria di spese.
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EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. si costituiva in primo grado ed eccepiva:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità e/o invalidità della cartella esattoriale, in relazione ai contestati interessi;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La PREFETTURA DI COSENZA, pur ritualmente citata, non si costituiva.
Con la sentenza impugnata n. 1736/2018, depositata il 16.02.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707 /2018 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (P.I. 13756881002), in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
FI GE (C.F. [...]) Parte appellata non costituita
PREFETTURA DI COSENZA in persona del Prefetto pro tempore Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., FI GE proponeva azione di accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110061003217 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità degli interessi indicati nell'estratto;
con vittoria di spese.
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EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. si costituiva in primo grado ed eccepiva:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità e/o invalidità della cartella esattoriale, in relazione ai contestati interessi;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La PREFETTURA DI COSENZA, pur ritualmente citata, non si costituiva.
Con la sentenza impugnata n. 1736/2018, depositata il 16.02.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
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