Trib. Milano, sentenza 24/06/2024, n. 3180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 24/06/2024, n. 3180
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3180
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

RG 2922/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
RO EZ EL AL ([...]), con l'Avv.to Massimo Alfredo
Pintucci, con domicilio eletto in Via Fatebenefratelli 15, Milano
RICORRENTE contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (80027390584), con
l'Avv.to Alberto Fumagalli, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (13756881002)
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/03/2024,
RO EZ EL AL ha convenuto in giudizio CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (di seguito anche CASSA FORENSE) e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820230107002269000 dell'importo di euro 12.078,00 notificatale il 24 gennaio è relativa a contributi previdenziali per l'anno 2011;
spese rifuse.


Si è ritualmente costituita in giudizio CASSA FORENSE contestando in fatto e in diritto
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE è invece rimasta contumace.
***
RO EZ EL AL è stata iscritta alla cassa forense dal 1999 al 2001 e dal
2005 al 2015 allorquando cessava l'attività forense.
Nel presente giudizio la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento in questa sede opposta, si duole della mancata preventiva notifica di un avviso di accertamento e contesta la debenza di talune somme portate dalla medesima cartella.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, si osserva che il termine di prescrizione (originariamente di 5 anni in quanto ancorato alle previsioni della L. n. 335/1995) in forza della L. 247/2012 ha visto una radicale modifica della disciplina con decorrenza 3/2/2013, essendo stato espressamente previsto, nell'ambito dell'ordinamento della professione forense, che la prescrizione dei contributi e relativi accessori si compia con il decorso di 10 anni, con decorrenza dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, delle dichiarazioni di cui agli art. 17 e 23.
Va poi ricordato che l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni
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