Trib. Bari, sentenza 08/03/2024, n. 963

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 08/03/2024, n. 963
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 963
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 08/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6183/2021 R.G. promossa da:
IA US, rappr. e dif. dall'avv. PATERNOSTER EMILIA;

RICORRENTE

contro

:
COS.FER.COSTRUZIONI S.R.L. , rappr. e dif. dall'avv. MORAMARCO MARIO;

RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.05.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società
“COS.FER.COSTRUZIONI S.R.L., con contratto di lavoro di natura subordinata
a tempo indeterminato dal 06.06.2017, come operaio e la mansione di
“muratore”;
di essere stato sospeso dalla prestazione lavorativa e collocato in CIGO dal 06.04.2020 al 30.06.2020;
che in data 04.08.2020,
l'azienda comunicava telefonicamente al Signor IA di aver provveduto al licenziamento con decorrenza dall'08.07.2020;
che alla suddetta comunicazione telefonica non seguiva alcuna comunicazione scritta;
che con lettera pec del 26.08.2020, il lavoratore, per mezzo del proprio sindacato
e del proprio avvocato, impugnava stragiudizialmente il licenziamento, in quanto inefficace – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale, accertare e dichiarare -
L'inefficacia e/o nullità del licenziamento, in quanto comunicato in forma orale al lavoratore e quindi privo del requisito della forma scritta, ai sensi del combinato disposto dell'art.18 della L. 3003/1970 e della L.
604/1996 art. 2 e per l'effetto, ordinare alla COS. FER. COSTRUZIONI


S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in
Altamura alla Via Arezzo n.8, il reintegro immediato del lavoratore e condannare la ditta resistente al pagamento del risarcimento del danno, quantificato in base all'art.18 comma 2 della L. 300/1970, in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità della retribuzione globale di fatto,
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia /o la nullità del licenziamento in quanto contrario al divieto di cui all'art. 46 D.L. 18 del 17 marzo 2020, e per l'effetto, ordinare la reintegra dello stesso, oltre che condannare la ditta al risarcimento del danno, quantificato secondo quanto previsto dall'art. 18 all'art.18 comma 2 della L. 300/1970, in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità della retribuzione globale di fatto;
pari ad €uro 1.791,96 per ogni mensilità
- In ogni caso, condannare la ditta resistente al pagamento di spese diritti ed onorari in favore della ricorrente”.
La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 6 L.
604/1966
(art. 32 Collegato Lavoro).
All'odierna udienza, all'esito di istruttoria orale e documentale, la causa veniva decisa.
È fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal resistente.
L'art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966, (come sostituito dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e poi ulteriormente modificato dalla legge n. 92 del 2012), così dispone:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti
siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
In ordine al dies a quo del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, la Corte di cassazione ha così statuito: «Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n.
604 del 1966
, come modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del
2012
, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro» (v. Cass. 20068/15, alla cui motivazione in questa sede si rimanda).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che la datrice di lavoro
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