Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 677

TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 677
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 677
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
28.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2751/2024 avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento;

TRA
AVV. BE DO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via Libertà n. 80, presso lo studio dell'Avv. Daniele Rossi che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Consalvo Carelli n. 14 presso lo studio legale dell'Avv. Stefano De Rosa che la rappresenta e difende;

RESISTENTE
NONCHE'
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F.:
80027390584), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via E.
Q. Visconti n. 8;

RESISTENTE - CONTUMACE
1


CONCLUSIONI
PER DO BE: previa sospensiva della cartella di pagamento n.
07120230127525765000, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della stessa;
con vittoria delle spese legali, con attribuzione.
PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: preliminarmente, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare il ricorso;
con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensare le spese.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 05.02.2024, l'Avv. Domenico Bello deduceva di aver ricevuto, in data 24.01.2024, la notifica della cartella di pagamento n.
07120230127525765000, con la quale si intimava il pagamento della somma pari ad € 916,00,
a titolo di contributi integrativi relativi agli anni 2011 e 2012 e sanzioni, in favore della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento, stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione di diffida al pagamento precedente alla sua notifica, con violazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981.
Lamentava, altresì, la decadenza della pretesa creditoria azionata, in virtù della tardiva iscrizione a ruolo delle somme, nonché la maturata prescrizione dell'avversa pretesa creditoria azionata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per far accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità e/o annullabilità e/o comunque
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