Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19109

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19109
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 19109
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57371/2023, introdotta da
Parte_1
nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Aloia
E
LE Di UC nato ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maurizio Mazzio Mazzi
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 22 settembre 1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:

1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;

2. la casa coniugale sita in Roma, Via EO AT n. 228 viene assegnata al IG. Di UC;




3. la IG.ra lascerà la casa coniugale entro il termine di 45 giorni Parte_1 dalla data di firma del presente accordo asportando i beni così come descritti nell'allegato al presente atto;

4. Il IG. Di UC verserà, tramite bonifico bancario alla IG.ra la somma Pt_1 mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento fino all'autosufficienza economica della stessa, oltre rivalutazione economica ISTAT secondo gli indici di legge;

5. La IG.ra rinuncerà ad ogni diritto all'indennità per T.F.S. o ad Parte_1 altro titolo spettante al coniuge IG. Di UC al momento della cessazione del rapporto di lavoro del medesimo;

6. I figli vivranno presso l'immobile in Roma, Via EO AT n. 228 insieme al padre salvo diversa loro volontà;

7. Il IG. Di UC provvederà integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e dei Per_1 relativi oneri
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