Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2024, n. 647
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa M M, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1273 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. G C, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, Largo F. Nagni, 15;
CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. C E, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Persona_1
Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29;
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare l'obbligo della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. dichiaratamente domiciliato in Controparte_3
01100 Viterbo Strada Chiesa Nuova n. 26, di corrispondere al ricorrente tutti gli emolumenti e/o indennità maturati per i titoli dedotti in ricorso, per l'effetto condannandola al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 5.460,34, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio od equitativamente ritenuto di giustizia. Piaccia, altresì, condannare la Società resistente al versamento in favore degli Enti istituzionalmente preposti -cui verrà notificata copia del presente atto e del provvedimento di fissazione udienza- dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge (anche sulle maggiori somme dovute) per l'intero periodo lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, da maggiorarsi del rimborso spese forfettarie e degli oneri fiscali e/o previdenziali alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 13.7.2020 al Controparte_1
31.12.2020;
che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, con termine iniziale al 31.10.2020, poi prorogato, con qualifica di operaio specializzato/muratore e formale inquadramento al III livello del Ccnl per il settore Edilizia/Industria;
che, per l'intero periodo sopra descritto, aveva svolto le proprie mansioni in diversi cantieri siti in Viterbo, Vitorchiano, Capodimonte e Roma, osservando un orario lavorativo che si articolava su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e si estendeva per otto ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo), senza mai fruire dei
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa M M, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1273 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. G C, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, Largo F. Nagni, 15;
CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. C E, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Persona_1
Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29;
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare l'obbligo della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. dichiaratamente domiciliato in Controparte_3
01100 Viterbo Strada Chiesa Nuova n. 26, di corrispondere al ricorrente tutti gli emolumenti e/o indennità maturati per i titoli dedotti in ricorso, per l'effetto condannandola al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 5.460,34, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio od equitativamente ritenuto di giustizia. Piaccia, altresì, condannare la Società resistente al versamento in favore degli Enti istituzionalmente preposti -cui verrà notificata copia del presente atto e del provvedimento di fissazione udienza- dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge (anche sulle maggiori somme dovute) per l'intero periodo lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, da maggiorarsi del rimborso spese forfettarie e degli oneri fiscali e/o previdenziali alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 13.7.2020 al Controparte_1
31.12.2020;
che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, con termine iniziale al 31.10.2020, poi prorogato, con qualifica di operaio specializzato/muratore e formale inquadramento al III livello del Ccnl per il settore Edilizia/Industria;
che, per l'intero periodo sopra descritto, aveva svolto le proprie mansioni in diversi cantieri siti in Viterbo, Vitorchiano, Capodimonte e Roma, osservando un orario lavorativo che si articolava su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e si estendeva per otto ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo), senza mai fruire dei
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