Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2024, n. 647

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2024, n. 647
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 647
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa M M, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1273 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA

(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. G C, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, Largo F. Nagni, 15;
CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. C E, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Persona_1
Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29;
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare l'obbligo della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. dichiaratamente domiciliato in Controparte_3
01100 Viterbo Strada Chiesa Nuova n. 26, di corrispondere al ricorrente tutti gli emolumenti e/o indennità maturati per i titoli dedotti in ricorso, per l'effetto condannandola al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 5.460,34, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio od equitativamente ritenuto di giustizia. Piaccia, altresì, condannare la Società resistente al versamento in favore degli Enti istituzionalmente preposti -cui verrà notificata copia del presente atto e del provvedimento di fissazione udienza- dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge (anche sulle maggiori somme dovute) per l'intero periodo lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, da maggiorarsi del rimborso spese forfettarie e degli oneri fiscali e/o previdenziali alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 13.7.2020 al Controparte_1
31.12.2020;
che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, con termine iniziale al 31.10.2020, poi prorogato, con qualifica di operaio specializzato/muratore e formale inquadramento al III livello del Ccnl per il settore Edilizia/Industria;
che, per l'intero periodo sopra descritto, aveva svolto le proprie mansioni in diversi cantieri siti in Viterbo, Vitorchiano, Capodimonte e Roma, osservando un orario lavorativo che si articolava su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e si estendeva per otto ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo), senza mai fruire dei
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