Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 389
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. G
P
Alla udienza del 18/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18073/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SPEDALIERE LUCIANO e SPEDALIERE LEOPOLDO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI, 85 PORTICI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.MARCO Controparte_2
MARAZZA e DOMENICO DE FEO, con elezione di domicilio in VIA
MARTUCCI 56 / NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: tempo spostamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13-10-2022, il ricorrente in epigrafe, dipendente della società dal 21-9-2007 con mansioni Controparte_2 di tecnico on field, appartenente al V livello del Organizzazione_1 esponeva che a far data da luglio 2013 era stato collocato alla sede aziendale in Via Argine in Napoli e, per lo svolgimento delle sue attività, aveva avuto in dotazione un autoveicolo aziendale con cui si era recato presso la clientela, lavorando per 5 giorni settimanali a rotazione, con orario ordinario di 7,38 ore giornaliere, in media sulla fascia retribuita dalle 8.30 alle 16,38, compresa la pausa di 30 minuti;
che, in particolare, per lo svolgimento delle sue attività era stato adibito alla clientela sita presso le città di Pozzuoli, Casoria, Cercola e Napoli, espletando interventi
operativi presso il cliente, per strada, negli armadi stradali o all'interno delle centrali telefoniche, situate in edifici ubicati nei vari comuni o in container isolati;
che il autoveicolo aziendale era necessario al trasporto di scale, strumenti ed attrezzi vari utilizzati per gli interventi, tra i quali maxtester, pc portatile in dotazione, palmare, strumenti di misura e diagnosi per i singoli apparati di rete, gem o misuratore di isolamento, cacciavite, trapani elettrici, pinze ecc.;
che tale automezzo aziendale era stato in custodia, da luglio 2013 a dicembre 2020, in garage presso le sedi aziendali più vicine al proprio domicilio e dal gennaio 2021 all'attualità presso il proprio domicilio;
che, in data 27 Marzo 2013, , CP_2 con l'obiettivo di migliorare la produttività aziendale, aveva sottoscritto, con le OO.SS., accordi di prossimità che avevano introdotto per i lavoratori in ambito Open il progetto “tecnici on field” che Org_2 avevano definito nuove modalità operative;
che dette nuove modalità si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, mentre la fine dell'orario giornaliero sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Tanto premesso, lamentava l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
che nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da CP_2 ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Pertanto, chiedeva, previo accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013, nella parte in cui prevedeva una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo sociale, sia esso presso il proprio domicilio o presso la sede aziendale più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento giornaliero, e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, dichiararsi il suo diritto all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede
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di ricovero dell'automezzo sociale, ossia presso il proprio domicilio, al luogo del primo intervento della giornata, nonchè del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 15 per ultimo intervento) per il periodo fino al 2020 e nella misura di 60 minuti giornalieri (30 per primo intervento + 30 per ultimo intervento) o in quella diversa misura giornaliera ritenuta anche in via equitativa come di giustizia, con condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 15.389,31, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità della domanda, per la inscindibilità della clausola contrattuale con il resto dell'accordo del 27-3- 2013, nonché per la carenza assertiva sui tempi quotidiani di effettiva percorrenza. Nel merito deduceva il carattere migliorativo dell'accordo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, cui il ricorrente, considerato il tempo trascorso aveva di fatto prestato acquiescenza, essendo il tempo ulteriore rispetto a quello considerato “di franchigia” a carico dell'azienda;
contestava che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientrasse nell'attività lavorativa perché non funzionale rispetto alla prestazione e che, in ogni caso, il lavoratore, durante gli spostamenti con l'auto aziendale, fosse a disposizione del datore;
che, inoltre, con l'ulteriore accordo del 18-7-2019, era stato introdotto un diverso modello organizzativo che comportava il superamento del precedente accoro del 2013;
infine eccepiva la prescrizione dei crediti.
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La domanda è fondata e merita accoglimento, ritenendo questo giudice convincenti le argomentazioni esposte in numerosi precedenti di primo grado e di appello prodotti dalla difesa del ricorrente, che si condividono ai sensi dell'art. 118, I° comma, disp. att. cpc (v., in particolare sent. dott.
Barbato n. 6118 del 18-10-2023;
ex plurimis sentenze Corte di Appello di
Napoli n. 4576/2021, n.2585/2022;
n. 1854/2022;
n. 467/2022;
n.
135/2022 e n. 3432/2022;
da ultimo, v. anche n. 874/2023).
Per un corretto inquadramento della questione occorre precisare le circostanze di causa. E' pacifico che originariamente - prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici come l'odierno ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per timbrare il CP_2 cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la
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giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività;
che, al termine dell'orario di lavoro dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale.
Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7- 2013) si introduceva per i lavoratori in ambito tra Organizzazione_3 cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano
“nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 3 in atti). Tale accordo stabiliva che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”;
che pertanto veniva “ prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”. A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale. Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo
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dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario stesso.
Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione CP_2 avrebbe determinato un miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo essi raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo intervento e solo da quel momento sono a disposizione di ;
CP_2 prima di tale momento, i tecnici – secondo la