Trib. Firenze, sentenza 23/04/2024, n. 1319

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 23/04/2024, n. 1319
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1319
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 23.04.2024 .
Davanti al G.O.P dr. Annalisa Ballerini compare per parte ricorrente l' Avv. Scorbucchi e per parte resistente l'Avv. Mauri.
Il giudice ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., e ritenuto che la causa è matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avvocato di parte ricorrente insiste per l'ammissione delle prove richieste e conclude come da memoria integrativa del 28.11.2023.
L'avvocato di parte resistente si oppone all'istanza istruttoria di controparte e in caso di ammissione chiede di essere ammesso alle prove dirette e contrarie come formulate e conclude come da nota depositata.
Terminata la discussione orale il G.O.P dr. Annalisa Ballerini decide come da sentenza di seguito redatta.


sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C

nella causa civile iscritta al n.6869/2023 e promossa da:
VA AR DA CE
PARTE RICORRENTE
Contro
FLIXBUS ITALIA S.R.L.
PARTE RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato
,VA MA Da CA conveniva in giudizio la società LI AL srl per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito della condotta discriminatoria tenuta dagli autisti del pullman della LI su cui aveva viaggiato in due occasioni, il 5 ottobre
2022 e il 10 novembre 2022 sulla tratta Firenze – Cosenza, nella misura ritenuta di giustizia, ma comunque entro il valore massimo delle cause comprese nello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato basso ( fino a 52.000,00 euro) , disponendo altresì la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 cpc. La ricorrente, cittadina italiana di colore di origine brasiliana, acquistava per ben due volte il biglietto dell'autobus della compagnia LI per la tratta Firenze -Cosenza, prenotando specificamente il posto in cima al pullman per distendere le gambe, poiché soffre di forti dolori per una marcata osteoporosi. Per tale servizio pagava un sovrapprezzo di euro 4.99, ma in entrambe le occasioni non le veniva concesso di sedersi nel posto prenotato, in quanto gli autisti ( sempre diversi) glielo impedivano, obbligandola a sedersi nei sedili posteriori.
Adduceva che tale trattamento le era stato riservato per motivi di discriminazione razziale, in
quanto, la prima volta, le veniva detto che il posto spettava ad un'altra passeggera , italiana bianca, ma il posto in realtà rimaneva vuoto;
la seconda volta, invece, le veniva semplicemente impedito di prendere il posto prenotato, che non risultava occupato da nessun passeggero, ma solo più tardi utilizzato dall'altro autista che non era alla guida. La ricorrente denunciava l'accaduto alla compagnia LI ,la quale sosteneva che vi era stata un'incomprensione e provvedeva a rimborsare il sovrapprezzo. La ricorrente tuttavia contestava il fatto che nel caso in esame il vero danno non era stato tanto l'avere viaggiato scomoda per mancato o inesatto adempimento, quanto nell'umiliazione e nella sofferenza morale subita per un atto di discriminazione razziale. A sostegno di tale assunto produceva i biglietti acquistati e inserto fotografico. Si costituiva in giudizio la LI AL contestando fermamente l'accusa di discriminazione razziale e sostenendo di aver invero adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 e il Codice etico che vietano espressamente e combattono ogni forma di discriminazione e ai quali, sia il personale dipendente di LI , che
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