Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 372
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Testo completo
N. V.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2783/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARNEVALI LAURA;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CARNEVALI LAURA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) RAPPORTI PERSONALI
Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno.
Si precisa che da dicembre 2023 la Dott.ssa ha deciso di intraprendere un percorso Pt_2 formativo in Giappone presso l'istituto Toyo Language School e così facendo saltuariamente
(circa 1/2 volte l'anno) fa rientro in Italia.
Pertanto, fino a che la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente rientro in Italia, Pt_2 le parti precisano che il Sig. potrà continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, Pt_1
sita in Jesi (AN), Via Roma n. 62, occupandosi, sia della gestione/amministrazione della madre di lei (Sig.ra ), come da procura generale già al medesimo conferita Parte_3
(doc.04), sia della cura e della salute degli animali domestici della coppia.
2) RAPPORTI PATRIMONIALI
- 1 -
Per quanto riguarda la situazione economica – patrimoniale e reddituale dei Sig.ri e Pt_2
Pt_1
le parti sono entrambi economicamente autosufficienti.
Pertanto i ricorrenti, sin d'ora precisano che nessun mantenimento viene concordato tra i coniugi in favore dell'uno e a carico dell'altro, e che nessun assegno divorzile è dovuto ad una delle parti.
Per quanto riguarda la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, come preannunciato nel punto precedente, fino a quando la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente Pt_2 rientro in Italia, il Sig. continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, senza Pt_1
corrispondere alcunché alla coniuge per il godimento della casa;
le parti precisano inoltre che tutte le spese per la manutenzione del predetto bene immobile nessuna esclusa, ed anche quelle di ordinaria