Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/12/2024, n. 709
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 03/12/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.184/2012 R.g.
Tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Campisi Salvatore Francesco
RICORRENTE
e in persona del rappresentante legale pro tempore ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Pontoriero Domenico
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ricorso iscritto e depositato in data 02/03/2012, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: in via principale: 1) Accertare e dichiarare
l'illegittima qualificazione di co.co.co. del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il CP_1
di 2) Dichiarare per l'effetto che il rapporto di lavoro intercorso nel periodo in premessa CP_1
indicato tra il ricorrente ed il Comune di debba essere qualificato come rapporto di lavoro a CP_1
tempo determinato;
3) Rideterminare in tal caso le spettanze retributive dovute al lavoratore alla luce delle disposizioni previste dal C.C.N.L. delle Regioni ed autonomie locali;
4) Condannare, per
l'effetto, l'amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute alla luce della riqualificazione del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione nonché all'integrazione dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: 5) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa con mansioni di co.co.co. dal 01/07/2008 al 30/06/2009 e dal 01/07/2009 al 30/10/2009 e
1 dall'1/11/2009 al 31/12/2009 alle dipendenze del Comune di 6) Accertare e dichiarare che CP_1
in virtù del rapporto di lavoro intercorso compete al signor una differenza Parte_1
retributiva pari ad euro 3.408,86 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed integrazione dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla rispettiva memoria di costituzione in giudizio.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal
21.1.2013 al 16.9.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato
Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze dell'1.6.2021,
10.5.2023, 20.09.2023, 15.5.2024, 18.9.2024 e all'udienza del
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