Trib. Benevento, sentenza 12/09/2024, n. 1576
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Testo completo
Nr. 3377/2019 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. CA BUONO, nella causa iscritta al n.
3377/2019 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”: tra
DI GE DI HI ZI (P.I. 02322080645), corrente in Venticano alla via Luigi Cadorna, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe De Nisco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, attore
e
EL IN (C.F. [...]), nato a [...] il
06.02.1965, avvocato, assistito e difeso da se stesso e dall'Avv. Guarente
Claudio Michele, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Avellino, convenuto
e, anche
OL CA (C.F. [...]), nato ad [...] il
24.11.1963, e residente a [...], avvocato, assistito e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venticano, convenuto
con
p.t., assistito e difeso dall'avv. Anna Mugnano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, terzo chiamato in causa
e, anche
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (C.F. 07585850584 – P.I.
10655700150) corrente in Milano al Corso Garibaldi n. 86, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'avv. Anna Mugnano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, intervento volontario
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 17.05.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 06.08.2019, ritualmente notificato alle controparti, l'attore chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. IN LL e dell'Avv. CA ON per grave inadempimento, per avere entrambi, mediante condotte colposamente omissive e negligenti, ciascuno autonomamente, difeso inadeguatamente la
IT AN Di AR ST, cagionandole la revoca del D.I.
n.180/2012 nel giudizio di primo grado (N.1921/2012 RG Tribunale di
Benevento), giusta sentenza n. 1388/2017 del Tribunale di Benevento ed il rigetto del successivo gravame (N.1466/2018 RG Corte di Appello Napoli), giusta sentenza n. 727/2019 della Corte di Appello di Napoli, impedendogli definitivamente di recuperare il credito portato dal Decreto Ingiuntivo n.
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180/2012 revocato. Chiedeva accertare e dichiarare la prova del nesso causale tra le condotte omissive dell'Avv. IN LL e dell'Avv.
CA ON ed il danno patrimoniale che ne è derivato alla ditta Di
AR conseguente alla revoca del citato Decreto Ingiuntivo n. 180/2012, rinvenendola nel contenuto dei provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli ad essa ditta, di I° e di II° grado, che affermano in re ipsa, la responsabilità professionale dei due legali per grave inadempimento. Dunque, accertare e dichiarare che le condotte colposamente omissive e negligenti dell'Avv.
IN LL e dell'Avv. CA ON hanno concorso a cagionato alla IT AN Di AR ST un grave danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di recuperare il credito ammontante ad €
7.200,00 e portato dal Decreto Ingiuntivo n. 180/2012, revocato. Inoltre, accertare e dichiarare, altresì, che la condotta colposamente omissiva e negligente dell'Avv. CA ON nel giudizio n. 1466/18 proposto davanti alla Corte di Appello di Napoli, ha cagionato, altresì, alla IT
AN Di AR ST l'ulteriore danno patrimoniale consistente nella sua condanna al pagamento delle spese legali per € 2.800,00, conseguenza della dichiarata soccombenza, nonché al versamento (da parte della ditta individuale appellante principale) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR 115/2002. Indi, condannare in solido i professionisti convenuti al risarcimento dei danni, in favore della ditta
AN Di AR, quantizzati e ammontanti ad € 7.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, a quella somma maggiore o minore che
l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere nel corso del presente giudizio.
Condannare, inoltre, l'Avv. CA ON, al risarcimento dei danni, in
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favore della ditta AN Di AR, quantizzati ed ammontanti ad €
2.800,00, a titolo di esborso per spese legali relative al secondo grado di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento della ulteriore somma erogata dalla ditta Di AR per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR 115/2002, disposto
a suo carico dalla Corte di Appello di Napoli. Con vittoria di spese in favore del difensore, antistatario.
Resisteva l'Avv. CA ON che preliminarmente chiedeva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo LOs NC NY S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. Nel merito chiedeva deliberare in ordine all'an e al quantum debeatur della domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice nei suoi confronti e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la LOs
NC NY S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
a tenerlo indenne per tutto quanto lo stesso fosse tenuto eventualmente a risarcire, singolarmente o in solido con l'Avv. IN LL, in favore della ditta attrice. Quindi deliberare in sua giustizia in ordine alle spese, diritti e onorari del presente giudizio.
All'udienza del 10.01.2020, dichiarando la contumacia dell'Avv. IN
LL, il giudice autorizzava la chiamata in causa del LOs NC
NY S.A., disponendo altresì il differimento della prima udienza. Si costituiva, quale chiamato in causa il LOs NC NY S.A., per il rigetto la domanda di garanzia, per le causali tutte indicate in narrativa con estromissione della deducente dal giudizio per evidente carenza di
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legittimazione passiva per inoperatività della polizza invocata In ogni caso, chiedeva accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura prestata dalla comparente e di cui alla polizza n. A819B0102B23KLA LB per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente rigettare integralmente la domanda di condanna in manleva formulata dall'avv. CA ON. In via subordinata, e in caso di rigetto della superiore eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa chiedeva accertare e dichiarare che l'avv. CA
ON ha diritto di essere garantito da LOs NC NY
S.A. fino alla concorrenza del massimale pattuito di € 350.000,00 e con applicazione della franchigia di € 1.000,00 e per l'effetto dichiarare
LOs NC NY S.A. eventualmente tenuta a manlevare
l'assicurato esclusivamente per gli importi eccedenti la franchigia ed entro il limite del suddetto massimale. In via gradata e nel merito, instava per il rigetto integrale delle avverse domande, perché destituite di ogni fondamento giuridico e probatorio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Intervenivano volontariamente gli Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del certificato n. A8QBLYHAAAA chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente intervento volontario e, per l'effetto, accoglierlo integralmente. In via principale chiedevano accertare e dichiarare la sussistenza dell'ipotesi specifica di
“aggravamento del rischio” ex art. 5 C.G.A. e dell'art. 1898 c.c. e, per
l'effetto, dichiarare la perdita totale ovvero in via meramente subordinata, la perdita parziale dell'indennizzo. In via subordinata, chiedevano accertare
e dichiarare l'infondatezza di qualsiasi obbligo di manleva dell'avv.
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ON CA giusta contratto degli Assicuratori dei LOs n.
A8QBLYHAAAA e, per l'effetto, rigettarlo integralmente. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Avv. IN LL e veniva revocata la contumacia.
Instava per il rigetto, nei suoi confronti, della domanda di Di AR
AN non ricorrendo alcun presupposto in fatto ed in diritto, che ne preveda la fondatezza. Chiedeva condannare il sig. Di AR AN anche ex art. 96 c.p.c., alle spese ed alle competenze del presente giudizio.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, il giudice, tentando la conciliazione della causa, emetteva un'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. a cui non tutte le parti aderivano.
Ammesse, dunque, le produzioni documentali, veniva escusso il teste di parte convenuta IE BE. Terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 17.05.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano memorie conclusionali e, ad esclusione dell'attore, anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nel senso che si dirà.
La richiesta avanzata dalla IT AN di AR ST è volta al riconoscimento di un risarcimento dei danni subiti a seguito di un inadempimento contrattuale posto in essere dagli avvocati IN LL
e CA ON derivato dalle obbligazioni assunte nei confronti del cliente nell'ambito del rapporto professionale con loro instaurato.
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