Trib. Siracusa, sentenza 13/01/2025, n. 34
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Testo completo
N.R.G. 1503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro,
all'esito dell'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2024
tra
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA, giusta procura in atti;
- opponente –
contro
TI TR ([...]), nato a [...] il [...], elettivamente
domiciliato in Siracusa, via Tagliamento n. 22, presso lo studio dell'avv. TRAPANESE Domenico,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 217/2024 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
1
Giudice del Lavoro, e notificato in data 10.03.2024, con il quale veniva ingiunto al Ministero
opponente il pagamento in favore di TI RO della somma di € 500,00 a titolo di
emolumento relativo al rilascio della carta elettronica del docente, per l'annualità 2022/2023,
durante la quale l'insegnante aveva prestato servizio con contratto a termine. A fondamento del
ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla liquidazione per equivalente del relativo beneficio
economico, atteso che il DPCM del 28.10.2016, contenente la “Disciplina delle modalità di
assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevedeva un preciso meccanismo di
corresponsione di somme vincolate ad una specifica destinazione, erogate attraverso procedure che
consentivano la corretta verificazione della somma spesa in coerenza con le finalità della legge,
consistenti nell'assicurare beni e servizi formativi e non somme in quanto tali, mentre la
liquidazione per equivalente avrebbe finito per mutare le finalità della normativa che disciplinava
l'assegnazione del relativo beneficio economico. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e revocare
il decreto ingiuntivo opposto previa revoca della provvisoria esecutività.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva TI RO rilevando che con la proposizione del
ricorso monitorio aveva espressamente richiesto il rilascio della carta elettronica docente per l'anno
scolastico 2022/2023 lavorato con contratto a tempo determinato ( sino al termine delle attività
didattiche e per 18 ore settimanali), nei quali non era stato riconosciuto il relativo beneficio
economico e che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento
della somma di € 500,00, sussistendo il diritto all'attribuzione della carta elettronica docenti, in
conformità al principio di non discriminazione degli insegnanti assunti a tempo determinato con i
docenti comparabili assunti a tempo indeterminato. Rilevava la sussistenza del proprio diritto
all'erogazione del beneficio economico della carta elettronica del docente, avendo svolto, nell' anno
scolastico 2022/2023, supplenza di durata superiore ai 180 giorni.
All'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene
decisa mediante deposito della presente sentenza.
2
Giova premettere che l'opponente non contesta il diritto del docente al riconoscimento del beneficio
della Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, ma contesta
esclusivamente le modalità della pretesa azionata ritenendo che la stessa dovrebbe avere ad oggetto
l'attribuzione diretta della Carta Docente e non già la corresponsione del suo valore monetario.
Sulla base di tale considerazione è sufficiente richiamare, ai fini dell'accertamento del diritto
dell'odierno opposto all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici in cui ha prestato
attività lavorativa con contratti a tempo determinato:
- l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro,
all'esito dell'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2024
tra
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA, giusta procura in atti;
- opponente –
contro
TI TR ([...]), nato a [...] il [...], elettivamente
domiciliato in Siracusa, via Tagliamento n. 22, presso lo studio dell'avv. TRAPANESE Domenico,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 217/2024 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
1
Giudice del Lavoro, e notificato in data 10.03.2024, con il quale veniva ingiunto al Ministero
opponente il pagamento in favore di TI RO della somma di € 500,00 a titolo di
emolumento relativo al rilascio della carta elettronica del docente, per l'annualità 2022/2023,
durante la quale l'insegnante aveva prestato servizio con contratto a termine. A fondamento del
ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla liquidazione per equivalente del relativo beneficio
economico, atteso che il DPCM del 28.10.2016, contenente la “Disciplina delle modalità di
assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevedeva un preciso meccanismo di
corresponsione di somme vincolate ad una specifica destinazione, erogate attraverso procedure che
consentivano la corretta verificazione della somma spesa in coerenza con le finalità della legge,
consistenti nell'assicurare beni e servizi formativi e non somme in quanto tali, mentre la
liquidazione per equivalente avrebbe finito per mutare le finalità della normativa che disciplinava
l'assegnazione del relativo beneficio economico. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e revocare
il decreto ingiuntivo opposto previa revoca della provvisoria esecutività.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva TI RO rilevando che con la proposizione del
ricorso monitorio aveva espressamente richiesto il rilascio della carta elettronica docente per l'anno
scolastico 2022/2023 lavorato con contratto a tempo determinato ( sino al termine delle attività
didattiche e per 18 ore settimanali), nei quali non era stato riconosciuto il relativo beneficio
economico e che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento
della somma di € 500,00, sussistendo il diritto all'attribuzione della carta elettronica docenti, in
conformità al principio di non discriminazione degli insegnanti assunti a tempo determinato con i
docenti comparabili assunti a tempo indeterminato. Rilevava la sussistenza del proprio diritto
all'erogazione del beneficio economico della carta elettronica del docente, avendo svolto, nell' anno
scolastico 2022/2023, supplenza di durata superiore ai 180 giorni.
All'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene
decisa mediante deposito della presente sentenza.
2
Giova premettere che l'opponente non contesta il diritto del docente al riconoscimento del beneficio
della Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, ma contesta
esclusivamente le modalità della pretesa azionata ritenendo che la stessa dovrebbe avere ad oggetto
l'attribuzione diretta della Carta Docente e non già la corresponsione del suo valore monetario.
Sulla base di tale considerazione è sufficiente richiamare, ai fini dell'accertamento del diritto
dell'odierno opposto all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici in cui ha prestato
attività lavorativa con contratti a tempo determinato:
- l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
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