Trib. Caltagirone, sentenza 03/12/2024, n. 779
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Testo completo
N. R.G. 2020 633
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 633/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Morello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
11.07.2024.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 28.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.06.2020 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 23.08.2008 a Vizzini, e dalla cui unione era nato un figlio, , di dieci anni. Persona_1
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, iniziata sotto i migliori auspici, si rilevava particolarmente difficoltosa a causa del carattere autoritario dell' tanto da giungere, CP_1
nel 2018, alla decisione di vivere separati. Nello specifico, riferiva delle imposizioni che nel corso del tempo aveva subito dal marito, il quale voleva condizionare anche le scelte di tipo religioso della stessa e che tali comportamenti avevano determinato il definitivo distacco dei coniugi. Riferiva, altresì, che durante il periodo di separazione di fatto, il marito non adempiva ai propri obblighi genitoriali, non partecipando, se non in maniera sporadica e con somme irrisorie, al mantenimento del proprio figlio.
Con il prefato atto introduttivo, pertanto, la domandava pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé ed indicazione delle modalità del diritto di visita del padre oltre che l'assegnazione della casa coniugale (peraltro di proprietà della stessa). Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili, oltre a spese mediche e spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione datata 18.01.2021 si costituiva il sig. il quale, nel CP_1
manifestare la volontà di poter giungere ad una definizione bonaria della controversia nell'interesse del figlio domandava disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, riconoscersi il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in costituzione e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili in ragione della scarsa capacità reddituale del resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 30.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2
con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale. Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso. Disponeva, altresì, a carico del padre
l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% per le spese mediche e straordinarie per lo stesso.
Istruita documentalmente la causa, in mancanza di richieste di prova delle parti, all'udienza del 19.06.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 633/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Morello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
11.07.2024.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 28.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.06.2020 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 23.08.2008 a Vizzini, e dalla cui unione era nato un figlio, , di dieci anni. Persona_1
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, iniziata sotto i migliori auspici, si rilevava particolarmente difficoltosa a causa del carattere autoritario dell' tanto da giungere, CP_1
nel 2018, alla decisione di vivere separati. Nello specifico, riferiva delle imposizioni che nel corso del tempo aveva subito dal marito, il quale voleva condizionare anche le scelte di tipo religioso della stessa e che tali comportamenti avevano determinato il definitivo distacco dei coniugi. Riferiva, altresì, che durante il periodo di separazione di fatto, il marito non adempiva ai propri obblighi genitoriali, non partecipando, se non in maniera sporadica e con somme irrisorie, al mantenimento del proprio figlio.
Con il prefato atto introduttivo, pertanto, la domandava pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé ed indicazione delle modalità del diritto di visita del padre oltre che l'assegnazione della casa coniugale (peraltro di proprietà della stessa). Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili, oltre a spese mediche e spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione datata 18.01.2021 si costituiva il sig. il quale, nel CP_1
manifestare la volontà di poter giungere ad una definizione bonaria della controversia nell'interesse del figlio domandava disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, riconoscersi il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in costituzione e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili in ragione della scarsa capacità reddituale del resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 30.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2
con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale. Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso. Disponeva, altresì, a carico del padre
l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% per le spese mediche e straordinarie per lo stesso.
Istruita documentalmente la causa, in mancanza di richieste di prova delle parti, all'udienza del 19.06.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con
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