Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 372

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 372
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 372
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 21953/2023
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
TECNO MANUTENZIONI S.R.L., (02735560167), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Amici, Uberto Percivalle e Andrea Frangipane
ricorrente contro
FONDAZIONE ENASARCO, (11291001003), rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Tallini resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, annullare il verbale di accertamento ispettivo in data 10.2.2023 (n. Registro Carico BS4715), notificato all'odierna ricorrente in pari data per le causali di cui in narrativa relativamente a quanto accertato in ordine alla posizione previdenziale di Reico s.r.l. dichiarando non dovute le somme indicate nel verbale di accertamento impugnato a titolo di Contributi Fondo Integrativo di Previdenza, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco per evasione contributiva, sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali
Enasarco per omessa iscrizione o comunicazione di cessazione e interessi di mora FIRR.
IN OGNI CASO
Dichiarare non dovuto quanto accertato a titolo di Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto (FIRR). Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Per la parte resistente:
In via principale:
a) per le motivazioni di cui in premessa, rigettare integralmente le domande della Società ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, confermando la legittimità del verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2023;

In via riconvenzionale, previa modifica dell'art. 418 c.p.c. del decreto di fissazione d'udienza e differimento ad altra data successiva:
b) accertare e dichiarare dovuto l'importo complessivo di € 19.437,44 per i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la Società ricorrente al pagamento della predetta somma in favore della Fondazione Enasarco, per le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi di legge;

c) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Pag. 2 di 12 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29.6.2023, la Tecno Manutenzioni S.r.l. ha impugnato il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo del 10.2.2023, notificato il 30.9.2022, con il quale la Fondazione Enasarco, a seguito della riqualificazione giuridica di taluni rapporti come di agenzia, ha conseguentemente dichiarato dovuto il pagamento del complessivo importo di Euro 15.740,93, di cui € 10.500,00 per Contributo Fondo Integrativo di
Previdenza, € 2.676,00 per Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR),
€ 2.268,70 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali, € 46,23 per interessi di mora FIRR ed € 250,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali per omessa iscrizione
o comunicazione cessazione.
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha dedotto: che ha sottoscritto con la Reico S.r.l., in un periodo di quattro anni dal 2.1.2019 al
31.12.2022, tre distinti incarichi di procacciamento d'affari a tempo determinato;
che in esecuzione degli stessi ha emesso unicamente undici fatture: tre nel 2019 (acconto, saldo e integrazione) per complessivi €
116.000,00, due nel 2020 per complessivi € 18.000,00, due nel 2021 per complessivi € 68.500,00 e quattro nel 2022 per complessivi € 141.000,00;
che la Reico S.r.l. non ha svolto un'attività promozionale stabile ma, al contrario, una segnalazione meramente occasionale di singoli affari, sebbene di rilevante valore economico;
che l'attività è stata svolta senza alcun vincolo di stabilità e senza potere di rappresentanza, senza alcuna esclusiva sui clienti segnalati a fronte di un corrispettivo sotto forma di provvigione da determinarsi di volta in volta in relazione a ciascun affare segnalato e da corrispondere al momento dell'avvenuto pagamento del
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cliente segnalato, con la facoltà riconosciuta a ciascuna delle parti di recedere anche prima della scadenza del termine mediante semplice comunicazione senza alcun preavviso e con esclusione per la della società procacciatrice di qualunque tipo di indennità al momento della cessazione del rapporto;
che, inoltre, i contributi dovuti per il Fondo Integrativo di
Previdenza non sono stati calcolati secondo aliquote a scaglioni e gli i contributi al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto non sono, comunque, dovuti, non essendo essa società iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi economici collettivi dai quali deriva l'obbligo di versare il FIRR all'Enasarco e le altre indennità dovute all'agente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia.
Ad ulteriore sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato: che si avvale unicamente della collaborazione di lavoratori dipendenti e, non essendo munita di una vera e propria rete vendita o di altre figure professionali destinate a una stabile attività di promozione contrattuale, saltuariamente, utilizza occasionali segnalazioni da parte di soggetti che operano nell'ambito di servizi di consulenza e indagini di mercato;
che tale attività di segnalazione e di procacciamento di possibili contratti avviene oltre che occasionalmente, principalmente sulla base di conoscenze e rapporti di tipo personale senza che però mai il segnalatore intervenga nelle trattative contrattuali tra la Società e il cliente finale.
La Tecno Manutenzioni S.r.l. ha, quindi, concluso per l'annullamento del verbale ispettivo impugnato.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Enasarco, con memoria difensiva del 23.10.2023, contestando, nel merito, le avverse allegazioni e spiegando domanda riconvenzionale.
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La
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