Trib. Roma, sentenza 07/10/2024, n. 15115

TRIB Roma
Sentenza
7 ottobre 2024
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TRIB Roma
Sentenza
7 ottobre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/10/2024, n. 15115
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 15115
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 38909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2020 promossa da
RI OM SK
Elettivamente domiciliato in Firenze, in via San Niccolò n.21,presso lo studio dell'avv. Marcello
Viganò, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE nei confronti di
ASSOCIAZIONE NAZIONALE Disaster Manager
Elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Minuziano n.23, presso lo studio dell'avv. Valeria Fraboni e l'Avv Claudio Grisogoni , che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE così concludeva: “Voglia il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria:
- ammettere i mezzi di prova richiesti nella memoria attorea ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c;

- nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale chiesta dalla convenuta, ammettere anche la prova contraria richiesta con memoria attorea ex art. 183 co. 6, n. 3 c.p.c.;

Nel merito:
- accertare la nullità del provvedimento di esclusione del Comm. RI RO SI dall'Associazione Nazionale Disaster Manager o, in subordine, annullarlo e comunque dichiararlo inefficace e per l'effetto riammettere l'attore nell'Associazione Nazionale Disaster Manager;

- respingere la domanda di risarcimento ex art. 96 co. 1 c.p.c. formulata dalla convenuta;

- respingere la domanda di risarcimento ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla convenuta;

- condannare l'Associazione Nazionale Disaster Manager al rimborso, in favore dell'attore, delle spese e degli onorari di difesa nella misura prevista dal D.M. 55/14, oltre accessori di legge. PARTE CONVENUTA così concludeva: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare:
- si chiede lo stralcio della documentazione prodotta tardivamente da parte attrice con le note di udienza del 27.12.2020;

1 In via pregiudiziale:
- stante l'errata instaurazione del presente procedimento si chiede che l'Ill.mo Giudice adito adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni;

In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione in rinnovazione e per l'effetto confermare il provvedimento di esclusione del Comm. R.R. SI adottato con nota prot. n. 54/u/2019 del 20.12.2019;

- Condannare, per i motivi suesposti il Comm. R.R. SI al risarcimento in favore della
Asso.Di.Ma. di tutti i danni ex art. 96 I comma c.p.c.;

- Condannare altresì il Comm. R.R. SI ex art. 96 III comma c.p.c. alla refusione in favore della
Asso. Di.Ma. di spese ed onorari del presente giudizio determinati secondo equità tenendo conto della temerarietà e dell'inutilità del presente giudizio.
- Condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, variare, richiedere ed articolare i mezzi istruttori.”
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, ritualmente notificato, OM SK CC conveniva in giudizio, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER ( Asso.Di.Ma), esponendo:
- di essere Colonnello commissario della Croce Rossa Italiana e di aver dedicato la sua vita al volontariato, al soccorso e alla protezione civile, e di aver ricoperto innumerevoli incarichi;

- di aver intrattenuto rapporti personali con il Dipartimento della protezione civile, tanto da: conseguire nel 1997 dell'attestato in “Disaster Management” rilasciato dal Dipartimento;
presenziare nella Sala operativa volontari del Dipartimento di protezione civile come responsabile del campo volontari di Durazzo nell'intervento in emergenza in Albania nel 1999;
partecipare nel 2000 al
Gruppo di lavoro organizzato dal Dipartimento relativo al Piano nazionale di emergenza del Bacino dell'Arno e del Serchio;
partecipare nel 2003 al CESI unificato del Dipartimento della protezione civile;
ottenere l'attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile nonché il compiacimento e ringraziamento del Capo del Dipartimento della protezione civile nel 2004;

- di essere diventato nel 2003 socio della neonata Associazione Nazionale Di.Ma. di protezione civile onlus (successivamente divenuta Associazione Nazionale Disaster Manager - Asso.Di.Ma), organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si proponeva di intervenire a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali perseguendo finalità di solidarietà sociale e di creare un centro 'informazione, formazione e preparazione sulla materia del disaster management di protezione civile;

- di aver conseguito nel 2012 il titolo di Emergency Manager Italiano Certificato;

- che nel 2013 Asso.Di.Ma, si dotava di un nuovo statuto e di un codice di condotta trasformandosi in associazione professionale ai sensi della legge n. 4/2013. Fra gli scopi figurano la valorizzazione
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delle professionalità nell'ambito della protezione civile nonché lo svolgimento di attività di formazione in materia di protezione civile anche realizzando corsi di formazione;

- che nel 2016 Asso.Di.Ma coordinava il gruppo di lavoro che aveva elaborato la norma tecnica UNI
11656:2016 sui requisiti dell'attività professionale non regolamentata del disaster manager. Fra i requisiti di accesso del disaster manager individuati dalla norma UNI vi era la partecipazione a un corso di formazione in disaster management erogato, tra le varie, anche da associazioni professionali di cui alla legge 4/2013;

- che nel 2017 Asso.Di.Ma modificava ulteriormente lo Statuto al fine di poter essere inserita nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4/2013 pubblicato dal
Ministero dello sviluppo economico, ed altresì, concludeva un accordo di reciproca esclusività per la certificazione della professione ex art. 9 della legge n. 4/2013 con CEPAS, istituto di certificazione delle competenze e della formazione, assumendo il ruolo di organismo di valutazione;

- che con il D.LGS. n. 1/2018 veniva approvato il Codice della protezione civile che, tra le varie, individuava tra le attività di protezione civile la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del servizio nazionale (art. 2) oltre a prevedere che il Dipartimento della protezione civile fornisca gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile (art. 8);

- che dato il delinearsi di alcuni dubbi sulla figura del disaster manager, in data 15.1.2019 l'attore, anche nella veste di Vice presidente dell'associazione, chiedeva la convocazione del consiglio nazionale Asso.Di.Ma per portare all'attenzione dei consiglieri alcune considerazioni e problematiche;

- che a seguito di ciò, in data 16.1.2019, il Presidente della Asso.Di.Ma convocava il consiglio nazionale per la successiva data del 16.2.2019, durante la quale l'attore esponeva al consiglio, a mezzo di una relazione, una serie di dubbi e criticità relativi alla figura del disaster manager;

- che, in seguito, in data 25.3.2019 il Presidente della Asso.Di.Ma convocava il consiglio nazionale per la data del 27.4.2019;
di conseguenza, l'attore stante l'esito insoddisfacente del consiglio del
16.2.2019 per le mancate risposte ai dubbi sollevati, con email del 3.4.2019 inviata a tutti i consiglieri comunicava di aver chiesto a titolo personale un incontro con il Dr. Angelo LL Capo
Dipartimento della protezione civile al fine di fugare i dubbi che restavano sull'inquadramento del disaster manager, sulle attività a questi consentite (anche a seguito della norma UNI) e sulla posizione del Dipartimento della protezione civile in merito ai disaster manager;

- che, in data 27.4.2019, all'esito del predetto consiglio nazionale, con nota prot. 26 del 29.4.2019, il
Presidente di Asso.Di.Ma comunicava l'apertura di un procedimento disciplinare a carico all'attore per l'accertamento di presunte gravissime violazioni dell'art. 7 co. 4 dello statuto e degli artt. 1, 2, 3,
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4 e 5 del codice etico e di condotta dell'associazione, sospendendolo dalla qualità di socio in attesa della chiusura del procedimento, precisando che ciò fosse in relazione “all'incontro di 4 consiglieri con il Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo LL, avvenuto il 4 aprile u.s.”.
- che, con nota prot. 36 del 30.5.2019, il consiglio di disciplina e dei revisori dei conti di Asso.Di.Ma richiedeva all'attore una memoria difensiva in merito al predetto incontro del 4 aprile 2019;

- che il procedimento disciplinare si concludeva con provvedimento di esclusione dall'associazione dell'attore (prot. 54 del 20.12.2019, ricevuto il 7.1.2020);

- che con lettera del 13.1.2020 inviata a mezzo del proprio procuratore, il sig. RO contestava l'espulsione invitando Asso.Di.Ma a revocare in autotutela il provvedimento.
Tanto premesso, l'attore deduceva:
- il vizio del procedimento disciplinare, nonché la violazione dello statuto e del codice etico e di condotta, in quanto l'Asso.Di.Ma. avrebbe omesso di comunicare al Comm. SI l'avvio del procedimento disciplinare nei di lui confronti e segnatamente:
• il consiglio nazionale del 27.4.2019 avrebbe conferito mandato al consiglio di disciplina e dei revisori dei conti di avviare l'istruttoria disciplinare nei confronti dell'attore pur non essendo stato tale punto indicato all'ordine del giorno, non permettendo, così nè all'attore, né agli altri consiglieri assenti o presenti per delega, di avere un confronto personale con il Consiglio e/o di partecipare a tale discussione;

• non era stato reso noto all'attore il provvedimento con
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