Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1182/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
AN PE (C.F. [...]), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
CURATOLO CARMINE
Attore
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), contumace
Convenuto
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza da intendersi richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato UZ NC proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 03420040019457431 000, Ente Creditore Tribunale Ordinario di Cosenza, asseritamente notificata il 22/07/2004, relativa a spese di giustizia anno 2003 (recupero multe e ammende), ammontante complessivamente ad Euro 59,75.
Deduceva a fondamento dell'opposizione l'omessa e/o irregolarità della notifica della cartella nonché la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria essendo decorsi oltre 10 anni senza che abbia avuto inizio l'esecuzione né sia intervenuto altro atto interruttivo della prescrizione ex lege stabilita.
Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'emissione di detta cartella, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio l'opposta di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Quindi
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