Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2817

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2817
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2817
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott.ssa Viviana Cusolito Presidente
Dott.ssa Simona Monforte Giudice
Dott. Salvatore Irullo Giudice on. relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 31.10.2024;

uditi i procuratori delle parti;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1904 del Registro Generale
2023
TRA
(C.F.: ), nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Palermo, in Piazza Principe di Camporeale n.
26/D, presso lo studio dell'Avv. Alì Listì Maman, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

RICORRENTE
E
- di NA (C.F ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in NA (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille, is. 221, n. 65 è ope C.F._2
legis domiciliato;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 20.04.2023, impugnava il decreto del Questore Parte_1
della Provincia di NA, Cat. A/12 n. 11 - 2023, emesso in data
03.02.2023 e notificato in data 04.04.2023, con il quale era stata rigettata
l'istanza, presentata in data 10.08.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ex art. 19 comma 1 e 1.1
T.U.I. sulla base delle innovazioni normative apportate dal D.L. 130/2020.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
20.12.2022, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto
Legislativo n. 286/98 e s.m. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130/2020. Dalle poche informazioni fornite dall'istante, comparando la sua situazione in Italia con quella nel
Paese di origine, appare evidente un netto sbilanciamento a favore di quest'ultimo, ove risiede la sua famiglia. Esistono fondati motivi di ritenere, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente non comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
Pag. 2 di 17 vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU…”.
La Commissione Territoriale, dunque, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistevano tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, che gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione, evidenziando la propria integrazione, all'interno della comunità che lo ospita, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista abitativo.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti emetteva parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.01.2024, si costitutiva
l'Amministrazione resistente chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare
l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione e, nel merito, il rigetto dello stesso, poiché ritenuto infondato.
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All'udienza collegiale del 31.10.2024 per la discussione orale, parte resistente insisteva per l'eccezione di improcedibilità e per il rigetto del ricorso. A tale udienza, il Collegio riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente disattesa eccezione di nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso avversario e di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. Rileva la Resistente che “l'art. 19ter del d.lgs. 150/2011 assoggetta le controversie in materia di diniego e revoca dei permessi di soggiorno alle regole del rito semplificato di cognizione di cui agli artt.
281decies c.p.c. e ss., imponendo alla parte ricorrente la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
(cfr. art. 281undecies c.p.c.). Nel caso di specie, tale ultimo atto veniva comunicato, in data 25 ottobre 2023, solo dall'Ufficio di Cancelleria del
Tribunale di NA personalmente alla Questura di NA. (doc. n. 6)
Ai fini della costituzione in giudizio, pertanto, l'Amministrazione a patrocinio erariale è stata costretta ad effettuare formale istanza di accesso agli atti ed estrarre la necessaria documentazione depositata da parte avversaria, dalla quale non è dato rinvenirsi copia della relata di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, di conseguenza, prova della stessa”. In linea con il condiviso orientamento del Supremo Collegio,
Sez. 1, Sentenza n.21111 del 07/10/2024, ritiene, però, il Collegio che nella presente controversia la avvenuta costituzione del Resistente ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt.164 e 291 cod. proc. civ.
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Si deve, inoltre, rilevare che la domanda introduttiva del presente giudizio, va esaminata sulla scorta della legge ratione temporis applicabile, sicché, sebbene il comma 1 dell'art. 7, D.L. 20/2023 abbia soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della medesima disposizione, nel caso in questione, continua ad applicarsi la disciplina previgente, valevole per le istanze di protezione speciale ex art. 19 c.

1.1.e

1.2 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020, anteriori all'11.03.2023, data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che l'odierno ricorrente aveva proposto la relativa istanza al Questore di NA in data
10.08.2022.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L.
04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto
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permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.